Non ammissione alla maturità: le incertezze giuridiche della norma

Come annunciato ieri da Tuttoscuola (si vedano le notizie Rinvio della norma che esclude dalla maturità gli studenti con un 5?/1, Rinvio della norma che esclude dalla maturità gli studenti con un 5?/2, Maturità, un rito ormai inutile? riprese oggi da Repubblica.it nell’articolo Maturità, verso uno slittamento della norma Gelmini su ammissioni), la nuova norma sulla non ammissione all’esame di maturità in caso di presenza anche di un solo cinque dovrebbe essere applicata applicata solo a partire dal prossimo anno. E’ questa la soluzione verso la quale si sta orientando viale Trastevere.

Oltre agli aspetti più politici e di opportunità della disposizione sulla ammissione alla maturità che esclude gli studenti che abbiano anche una sola insufficienza, va sottolineato che vi sono anche alcuni aspetti non di merito ma di legittimità che lasciano dubbi sulla piena regolarità della disposizione.

La prima questione riguarda l’intera disposizione, che non è prevista da alcuna norma attuale, ma viene mutuata espressamente da altra norma che riguarda l’ammissione all’esame finale del I ciclo. L’inclusione della norma nel regolamento in questione troverebbe giustificazione nel fatto che il regolamento stesso ha la funzione di coordinare e armonizzare le disposizioni vigenti che disciplinano la materia: quel che è previsto per l’esame del I ciclo è stato, pertanto, esteso all’esame del II ciclo per coerenza e funzionalità.

Ma il dubbio sorge se si pensa che la legge n. 1/2007 che ha riformato l’esame di maturità dispone l’ammissione all’esame degli studenti che “siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e che abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici“. Quel “valutati positivamente” fa intendere una valutazione complessiva che sarebbe in contrasto con la nuova disposizione che richiede una valutazione positiva per ogni disciplina di studio, comprese, quindi, anche quelle che non comportano prove d’esame.

Un altro aspetto riguarda il soggetto che decide. La norma per l’esame del I ciclo (art. 3 della legge 169/2008) prevede espressamente “con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe“. Nella discussa nuova norma non vi è questo esplicito richiamo al consiglio di classe, il cui mancato riferimento potrebbe dare adito a rivendicazioni di singoli docenti non disposti a rinunciare alla bocciatura di qualche studente per la propria disciplina.