No al demansionamento per gli Ata trasferiti

Il personale Ata, proveniente dagli Enti locali, non può essere adibito a mansioni diverse da quelle del profilo di precedente appartenenza.
E se nella sede scolastica di acquisizione manca il profilo professionale di riferimento, il lavoratore ha diritto a ritornare nella precedente amministrazione, riacquistando le precedenti mansioni.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con una sentenza emanata il 7 marzo scorso (5234).

Il provvedimento, che è stato reso noto solo in questi giorni, è informato a un principio di diritto, secondo il quale, in tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale ATA statale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza nel solo caso di personale con qualifiche e profili professionali che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale.
Pertanto, in caso di trasferimento, dovrebbero essere assegnati ad un diverso profilo professionale, restando escluso che questa situazione possa essere riscontrata nello svolgimento di fatto, alle dipendenze dell’ente locale e per conto delle istituzioni scolastiche statali, di mansioni non corrispondenti alla qualifica e profilo di inquadramento.