Nessuna sanzione per chi evade l’obbligo dopo la terza media

La Cassazione si è pronunciata nei giorni scorsi (sentenza n. 8665/2007) sulla sanzionabilità o meno del mancato rispetto dell’obbligo scolastico (di istruzione) dopo la scuola media.

La questione era sorta all’indomani della emanazione della legge Moratti che disponeva il diritto-dovere fino al 18.mo anno di età, prevedendo che l’obbligo scolastico “costituisce un dovere legislativamente sanzionato”.

La Cassazione ha fatto notare che né la legge di riforma né i suoi decreti legislativi di attuazione hanno disciplinato la sanzione.

L’art. 731 del codice penale prevede la sanzione solamente per chi evade l’obbligo di istruzione nella scuola elementare, ma nulla dice per l’obbligo successivo.

Per l’obbligo nella scuola media intervenne a suo tempo la legge istitutiva della scuola media unica che all’art. 8 estese la sanzione prevista per l’evasione dall’obbligo elementare.

Per l’obbligo dopo la scuola media nessuna legge ha disciplinato la sanzione, al punto che la Cassazione ha mandato assolto un genitore che non aveva ottemperato all’obbligo previsto dalla legge Moratti.

La sentenza è applicabile a tutti gli effetti al nuovo obbligo di istruzione introdotto dalla legge finanziaria 2007, visto che tale norma non prevede sanzioni per l’eventuale evasione.

Se si vuole evitare una nuova forma di dispersione scolastica, sarà opportuno estendere, con norma legislativa, la sanzione di cui all’art. 731 del codice penale anche agli studenti licenziati dalla scuola media.