Ma la soluzione dei precari si può applicare alla scuola?
Docenti magistrali ex-Gae/2
Ma il decreto legge “dignità” si può applicare ai dipendenti pubblici e al personale della scuola?
Sembrerebbe proprio di no, se il testo ufficioso riportato da diversi media sarà confermato nella versione definitiva. Vediamo perché.
L’articolo 1 della bozza del decreto legge prevede una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare agli articoli 19 (Apposizione del termine e durata massima) e 21 (Proroghe e rinnovi).
Entrambi gli articoli fanno parte del Capo III (Lavoro a tempo determinato) di quel decreto legislativo 81/2015.
Ed è proprio all’interno di quei due articoli modificati che si dovrebbe trovare la soluzione dei diplomati magistrali, visto che il nuovo articolato del decreto legge si conclude con “Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ma gli estensori della bozza di decreto legge che dovrebbe salvare i diplomati magistrali forse non si sono accorti che quel decreto legislativo 81/2015, ritenuto salvifico, non può essere applicato alla scuola, in quanto l’articolo 29 (Esclusioni e discipline specifiche) del medesimo prevede “Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo (cioè il capo III sul lavoro a tempo determinato): c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale.
Se così stanno le cose, è evidente che non è attraverso le modifiche al decreto legislativo 81/2015 che può essere trovata la soluzione al problema dei diplomati magistrali.
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