Ma i dirigenti scolastici valutano o no gli alunni?

Stando alla lettera del decreto legislativo n. 59/2004, la valutazione periodica e annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado compete “ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati”, e quindi non coinvolge il dirigente scolastico. In effetti le “Indicazioni nazionali” assegnano ai soli docenti il compito di individuare le Unità di apprendimento e gli Obiettivi formativi, e in questa logica solo loro sono in grado di valutarne il raggiungimento.
Ma l’ANP (Associazione Nazionale Presidi) ha contestato questa interpretazione della norma, peraltro resa plausibile anche dal fatto che il MIUR aveva nel frattempo diffuso modelli orientativi di schede di valutazione privi della firma del dirigente. L’ANP ha perciò chiesto al Ministero una precisazione formale, sostenendo che la composizione e le funzioni degli organi collegiali – e quindi anche dei consigli di classe – sono stabilite da una legge specifica, e non sono quindi derogabili da un Decreto Legislativo, pena la nullità delle eventuali decisioni in difformità. Quindi il dirigente deve presiedere i consigli di classe anche in sede di valutazione periodica e annuale, partecipando alle deliberazioni con diritto di voto.
La precisazione del MIUR è arrivata, e ha dato soddisfazione all’ANP, che ha pubblicato tutto il carteggio nel suo sito (www.anp.it), ma si è manifestata nella insolita forma di una lettera di risposta all’Associazione, e non in quella di una comunicazione formale alle scuole. Evidentemente il Ministero dà per scontata l’interpretazione del “combinato disposto” delle norme sostenuta dell’ANP, ma non è detto che, tenuto conto di quanto dice (e soprattutto di quanto non dice) il decreto legislativo n. 59, non si verifichino interpretazioni e comportamenti diversi, magari col consenso del dirigente scolastico. Sarebbe bene che il Ministero chiarisse per le vie formali.