
Lindice di sfollamento non rispettato da anni/2
Le regole con cui il ministero dell’interno ha definito le ‘Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica’ (decreto ministeriale 26 agosto 1992) sono chiare: norme “da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio”.
L’art. 5, che regola le modalità di evacuazione delle aule in caso di incendio, recita: “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività“.
Non sono, dunque, le dimensioni dell’aula a determinare l’indice, bensì la quantità massima di persone che possono defluire rapidamente all’esterno.
La densità di affollamento, secondo un altro decreto sull’edilizia scolastica, è di 1,96 mq a persona per gli istituti di istruzione secondaria superiore e di 1,80 per gli ordini scolastici inferiori.
Per capirci, un’aula di 40 mq può ospitare, salvo deroghe, una ventina di persone, professore incluso, se si tratta di un istituto superiore oppure di 22 persone se si tratta di scuola inferiore. Per accogliere una classe superiore di 30 ragazzi più il prof ci vorrebbe un’aula di oltre 62 mq (circa un 8×8), una dimensione rara da trovare nei nostri istituti.
In caso diverso, con aule più piccole, 30 studenti sono troppi e sono contrari alle norme antincendio. Difficile coniugare risparmi e sicurezza…
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via