Le RSU nelle scuole: il potere è dei singoli o del collegio?

A poco più di un anno dal loro avvio le relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche stentano a decollare, evidenziando soprattutto inesperienza e incompetenza delle parti.
In molti casi la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria eletta dai lavoratori dell’istituzione scolastica, si comporta come una RSA, cioè come la vecchia rappresentanza sindacale aziendale nella quale i singoli componenti venivano designati dai sindacati esterni e avevano ciascuno prerogativa e competenza sindacale.
In molti casi anche oggi i componenti della RSU hanno una forte dipendenza dai sindacati esterni ai quali comunque ci si riferisce, e sembra che tendano a sottrarsi, soprattutto se in minoranza, alla logica della rappresentanza unitaria.
Proprio contro questa logica non unitaria ha preso clamorosamente posizione il ministero dell’istruzione che ha deciso di impugnare due sentenze dei giudici del lavoro di Pinerolo e di Civitavecchia che avevano riconosciuto un potere individuale di azione di singoli componenti della RSU. Nel caso in questione i giudici avevano riconosciuto il diritto di un singolo componente della RSU di istituto di indire l’assemblea sindacale di istituto.
Il MIUR, richiamando l’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 in base al quale “le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti”, ha affermato che la RSU si configura come un organismo unitario e quindi come un collegio.
Contro questa iniziativa (che potrebbe essere la prima di una serie di prese di posizione di livello istituzionale per dare chiarezza ad una situazione tuttora molto problematica) arriverà la reazione di qualche sindacato della scuola?