
Tuttoscuola aveva dato notizia nei giorni scorsi, in base a fonti giornalistiche, della disponibilità di fondi ministeriali per pagare gli insegnanti chiamati a svolgere attività alternative all’insegnamento della religione cattolica con prestazioni in ore eccedenti oppure in supplenza.
In Piemonte, infatti, erano rimasti disponibili i fondi appositi senza che le scuole sapessero di poterli utilizzare; fondi che, a fine esercizio, venivano restituiti al Ministero dell’Economia e finanze, mentre nella maggior parte delle scuole le attività alternative non venivano svolte.
Ora, grazie alla pubblicazione di alcuni provvedimenti di Uffici scolastici regionali riportati sul sito del sindacato Gilda (www.gildains.it), è possibile conoscere l’esatta imputazione dei capitoli di spesa per accedere alle risorse necessarie per retribuire il personale docente impegnato in ore eccedenti o in supplenza per lo svolgimento di attività alternative.
I capitoli sono gli stessi previsti per la spesa che riguarda l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative: istruzione infanzia cap. 2159; istruzione primaria cap. 2157; istruzione secondaria di primo grado cap. 2158; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2150.
Tutte le spese concernenti tali attività alternative – precisa la nota prot. 15451/27.08.2010 dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia che ha fornito indicazioni alel scuole – graveranno su tali capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze.
Lo stesso USR fornisce anche indicazioni ai dirigenti scolastici sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle attività alternative:
i Dirigenti Scolastici, per coprire le relative ore, procederanno secondo quanto di seguito indicato:
a) attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
b) qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
c) nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), i Dirigenti Scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con decorrenza fino al 30 giugno 2011.
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