Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Il docente di religione promosso commissario d’esame

C’era una volta l’articolo 185 del Testo Unico (decreto legislativo 297/1994) che al comma 3, a proposito della Commissione d’esame di licenza media, prevedeva: “La Commissione esaminatrice dell’esame di licenza è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”.

Quali erano le materie del primo comma? Ecco l’elenco: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

Quel comma è stato ora abrogato dal decreto legislativo n. 62/2017 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di valutazione e di esame.

Un’abrogazione forse dettata più dalla voglia di cambiare che dalla necessità di modificare l’esistente.

Al posto del comma abrogato è ora previsto “Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe”.

Distrazione del legislatore? Intenzionalità? Frettolosità? Chissà.

La nuova norma però cambia le carte in tavola, perché il consiglio di classe, che ora costituirà la sottocommisione d’esame, comprende anche docenti di altre discipline di studio che non sono materie d’esame, come, ad esempio, l’insegnamento della religione cattolica.

Da sempre il docente di religione prendeva parte alla valutazione nello scrutinio finale, ma non  partecipava all’esame come commissario. E con lui, quando c’è, dovrebbe partecipare all’esame come commissario anche il docente di attività alternative, in quanto entrambi fanno parte del consiglio di classe, come confermato dallo stesso decreto legislativo n. 62/2017.

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