Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

La scelta dell’ora di religione non è un dato sensibile

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum sulla privacy nella scuola.

Si tratta di un opuscolo che in modo semplice ed esauriente illustra e precisa i termini reali della privacy, contribuendo anche a fugare alcune interpretazioni restrittive od omissioni in cui possono incorrere genitori, docenti e dirigenti scolastici.

Può capitare, tuttavia, che anche il Garante incorra in qualche interpretazione errata sulla natura e sull’uso di dati sensibili. È quanto sostiene il consulente della Cei per l’Irc, Nicola Incampo, che segnala un errore a pag. 7 dell’opuscolo dove si legge “Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere, ad esempio, misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento“.

Per Incampo quei dati attengono alla formazione e all’istruzione liberamente scelta dalle famiglie o dagli studenti e, per questo, non contengono “gli estremi per considerare sensibile il dato relativo alla scelta se avvalersi o non avvalersi“.

Se applicato alla lettera il vademecum potrebbe indurre qualche dirigente scolastico a non pubblicare nei quadri finali degli esiti scolastici il voto relativo alla religione, con la conseguenza, secondo Incampo, di “far ritornare l’Irc materia di serie B“.

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