La non gratuità dei libri di testo violerebbe la Costituzione?

Quando nel novembre scorso era sembrato che vi fosse una proposta governativa di abrogare la legge 719/1964 sulla gratuità dei libri di testo nella scuola elementare, qualcuno ha ricordato che l’articolo 34 della Costituzione dispone che “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Scuola dell’obbligo, dunque, significherebbe tout court gratuità anche dei libri di testo.

A parte il fatto che, se così fosse, per gli alunni che frequentano la scuola media o il primo biennio delle superiori dovrebbe esserci la gratuità dei libri di testo, in quanto iscritti a scuole dell’obbligo proprio come gli alunni della scuola primaria, vi sono state, negli anni, diverse sentenze della Corte Costituzionale a proposito del concetto di gratuità nella scuola dell’obbligo e della sua possibile estensione sui libri di testo.

Più volte in passato la Corte Costituzionale è intervenuta per chiarire il concetto di gratuità della scuola dell’obbligo, precisando che essa deve essere riferita alla prestazione di attività (l’impiego degli insegnanti), mentre la prestazione di beni è un mezzo per raggiungere lo scopo (libri di testo).

Il principio costituzionale della gratuità è, dunque, riferito alla prestazione, cioè ai costi del servizio, ma non agli strumenti utilizzati.

La gratuità degli strumenti non costituisce un diritto degli alunni, ma rappresenta, piuttosto, una opportunità che l’Amministrazione mette in atto per facilitare l’accesso all’obbligo di istruzione e favorire il diritto allo studio.