La malattia breve alleggerisce la busta paga

Un’incubazione durata tre anni, poi il “ticket” sulla malattia breve è scattato inesorabilmente sugli insegnanti. Con effetto retroattivo.
Quando nell’estate del ’99 il contratto integrativo di categoria dispose una specie di indennità di funzione per i docenti (compenso individuale accessorio prima, retribuzione professionale poi), si ottenne un riconoscimento speciale per il personale scolastico a carattere fisso e continuativo.
Fisso e continuativo. Ma sempre accessorio? Secondo il ministero del Tesoro, sì. E come accessorio – si è concluso a Via Nazionale – non andava pagato in caso di assenza per malattia breve (inferiore a 16 giorni), come d’altronde prevede lo stesso contratto del comparto scuola.
Sindacati e Ministero dell’Istruzione la pensavano diversamente e avevano resistito, appellandosi infine all’Aran che, con i sindacati, ha titolo a fornire interpretazione autentica. Ma l’Aran ha detto che la norma è chiara e non ha bisogno di interpretazioni. La ritenuta quindi è dovuta.
Le segreterie delle scuole dovranno ora rivedere le assenze per malattia del personale di durata non superiore ai 15 giorni continuativi dal luglio 1999 ad oggi e comunicarle alle direzioni del Tesoro (le assenze per altre ragioni, per maternità, ecc. sono escluse) per la ritenuta.
Sindacati permettendo, il “ticket” per malattia dovrebbe quindi essere presto recuperato sulla busta paga. Chi, tra influenze e raffreddori, ha cumulato un centinaio di giorni di assenza nel triennio, dovrà lasciare circa un milione di vecchie lire. Per altre situazioni può aiutare la tabella di Tuttoscuola.