Indennità di vacanza contrattuale: chi si rivede

I contratti nazionali dei dipendenti pubblici, compreso quello della scuola, prevedono che, in caso di ritardo di sottoscrizione dei contratti nazionali venga corrisposta ai lavoratori una indennità mensile di vacanza contrattuale.
Dopo i primi tre mesi di ritardo l’indennità è calcolata su un certo valore, dopo sei mesi su un altro.

Ma l’indennità non è a fondo perduto ma serve come anticipazione dei benefici contrattuali veri e propri per non lasciare scoperta la difesa del potere di acquisto degli stipendi in attesa degli aumenti. Forse per questa ragione, dopo una prima applicazione della vacanza contrattuale con il CCNL 94-97, questo istituto retributivo è stato di fatto abbandonato pur essendo chiaramente previsto dall’art. 1 del contratto.
Non ha condiviso questo abbandono l’Unicobas che a Livorno ha tutelato un ricorso di 83 docenti per la mancata corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al primo biennio economico del CCNL 2002-2005.

Il giudice del lavoro di Livorno con la sentenza 504 del 29/6/2005 ha dato ragione ai ricorrenti e ha condannato il Ministero (MIUR) al pagamento a favore dei ricorrenti della indennità di vacanza contrattuale dall’ 1/4/2002 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza nonché, dall’ 1/7/2002, nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, oltre interessi legali sulle somme non corrisposte dalle singole scadenze fino al saldo.

Questa prima sentenza sull’argomento nel pubblico impiego, secondo l’Unicobas, apre la strada all’ottenimento dell’indennità di vacanza contrattuale anche per gli anni 2004 e 2005 (il biennio economico è scaduto da 19 mesi).