Incarichi dirigenziali: nomine discrezionali o selezione per meriti?

Non soltanto nei concorsi pubbliciè necessaria la selezione (come dispone, spesso inascoltata per il comparto scuola, la Costituzione), ma anche nel conferimento di incarichi dirigenziali, come ha sentenziato recentemente il Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 179/2018), a proposito di un incarico per dirigente tecnico conferito dall’USR.  

Gli incarichi a tempo determinato di dirigenti amministrativi o tecnici (ispettori) sono previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 165/2001, il cosiddetto testo unico dei dipendenti pubblici.

La sentenza – come riferisce l’Anp che ne ha dato notizia – ha annullato l’incarico di dirigente tecnico in quanto, pur richiamando l’esercizio del potere privatistico di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui è titolare la pubblica amministrazione, esclude del tutto la possibilità di conferimenti meramente fiduciari. È stato quindi ribadito il principio giuridico secondo cui l’attribuzione di incarichi dirigenziali, pur non avendo natura concorsuale, deve basarsi sull’apprezzamento oggettivo e comparativo delle qualità professionali e del merito.

È stata nettamente respinta la tesi secondo cui l’incarico possa essere assegnato mediante una valutazione soggettiva.

Resta pertanto fermo, ricorda l’Anp, il principio dell’assoluto rigore delle selezioni, per garantire gli interessi della parte datoriale nel suo complesso e per confermare anche gli interessi pubblici verso cui converge l’interesse dei candidati. Dal Tribunale di Catanzaro arriva dunque un fermo monito per l’Amministrazione.

Incarichi dirigenziali, dunque, non secondo discrezionalità soggettiva, bensì con gli stessi criteri di accertamento meritocratico previsto dai concorsi. Chissà se questo principio, ricordato dalla sentenza, viene sempre applicato.