Il Senato definisce la funzione dei dirigenti tecnici

Il Senato ha approvato in prima lettura il testo di conversione del decreto legge n. 1 del 9 gennaio scorso sullo spacchettamento del Miur in due ministeri.

Nel testo che dovrà essere approvato dalla Camera entro l’11 marzo è stato inserito un emendamento (il 3.0.100) relativo alla funzione dirigenziale tecnica, mentre non vi è più notizia di un precedente emendamento che avrebbe previsto con ope legis l’immissione in ruolo di personale (interno ed esterno) con incarico, emendamento che avrebbe svuotato di fatto il concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici previsto dal DL ‘salva-precari’.

Di seguito il testo dell’emendamento:

Approvato
Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 3-bis
(Funzione dirigenziale tecnica)

1 Con regolamento da emanare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l’indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a)   accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un’anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;
b)   il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;
c)  le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;
d)  commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell’istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica.  In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni;
e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall’immissione nei ruoli.

Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-bis. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.”