Il ruolo medico-legale del dirigente scolastico

Sul tema dei dirigenti scolastici come “datori di lavoro” e sui loro doveri in tema, di Disagio Mentale Professionale degli insegnanti delle loro istituzioni scolastiche ci ha scritto la nostra lettrice Anna Di Gennaro, il cui testo volentieri pubblichiamo.

Invitiamo gli altri lettori a inviarci le loro opinioni sul tema (o su altri temi nuovi da proporre), scrivendoci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.

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Dal 1° gennaio 2011 i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di esaminare le fonti di rischio da stress e di inserirle nella valutazione del rischio aziendale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida approvate da una apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e in applicazione al decreto legislativo 81/2008 sullo stress lavoro correlato.

L’art. 28 del D. Lgs. 81/08 prevede che il dirigente scolastico “effettui la valutazione di tutti i rischi da stress lavoro correlato, inclusi quelli connessi alle differenze di genere ed età”. Ciò si aggiunge ai “doveri di adeguata formazione/informazione, in orario di lavoro, sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in base all’attività svolta”, esplicitati negli artt. 15 e 37 del suddetto decreto.

I rischi psicosociali (stress lavoro-correlato), una volta individuati, devono essere enunciati nel Documento di Valutazione dei Rischi, indicando le contromisure atte a contrastarli (art. 17 del D. Lgs. 81/08).

Due recenti ricerche nazionali sul tema del Disagio Mentale Professionale (DMP) negli insegnanti hanno messo in evidenza l’impreparazione dei dirigenti scolastici a gestire il fenomeno DMP, nonché l’errata attitudine dei docenti che considerano l’invio in Commissione Medica di Verifica (CMV) quale atto di mobbing del dirigente nei loro confronti, anziché iniziativa volta a tutelare la salute del lavoratore che è tenuto obbligatoriamente a formarsi sul rischio di DMP (art. 20 del D. Lgs. 81/08).

La formazione dei dirigenti scolastici in materia di tutela della salute dei lavoratori è inoltre posta in capo all’Amm.ne Scolastica (c. 1, art. 6 DM 382/98) che deve provvedere affinché i capi d’istituto ricevano le giuste indicazioni per l’applicazione del Testo Unico sulla tutela della salute nei posti di lavoro. A loro volta i dirigenti sono tenuti a rendere edotti i docenti sui loro diritti e doveri, tra cui la possibilità di richiedere un accertamento sanitario al Collegio Medico di Verifica per motivi di salute, e come eventualmente ricorrere avverso il provvedimento del collegio medico (art. 37 del D. Lgs. 81/08) alla Commissione Medica Ospedaliera di II istanza.

Gli artt. 55 e 59 del D. Lgs. 106/09 prevedono infine le sanzioni cui saranno soggetti rispettivamente il datore di lavoro inadempiente e il lavoratore che non partecipa alla formazione aziendale in materia di tutela della salute sul lavoro.

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