Il docente tutor e l’eccesso di delega

C’è un dubbio che attraversa il dibattito sulla riforma e che anche il sindacato scuola della Cisl ha ripreso recentemente: l’introduzione del docente tutor nel sistema scolastico italiano risponde alle indicazioni della legge 53 oppure è fuori delega e, pertanto, illegittimo?

In effetti, se si scorre l’intero comma dell’articolo 2 della legge 53 che tratta di struttura e di finalità dei diversi settori del sistema, non si trova nemmeno un accenno di delega per ridefinire la funzione docente, nessun mandato per delineare i criteri di riorganizzazione didattica dell’offerta formativa. Vuoi vedere che l’invenzione del tutor è fuori delega e regolamentarlo, al di là del merito, potrebbe costituire eccesso di delega con rischio di invalidare i decreti legislativi di attuazione?

Se però si legge l’articolo 5, dove si parla di formazione universitaria del personale docente, si rinviene questo passaggio: le strutture universitarie “…curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative“.
Gli insegnanti, dunque, vanno formati per svolgere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento. Se debbono essere formati per svolgere queste funzioni, si direbbe che le funzioni stesse vanno previste.
Se tutto questo può bastare a giustificare il docente tutor-coordinatore, prevederne l’istituzione all’interno dei decreti legislativi di attuazione della legge di riforma dovrebbe essere conforme alla delega.

La risposta alle preoccupazioni sindacali potrebbe venire dalla costituzione, in parallelo all’emanazione della normativa attuativa della legge, di una commissione mista presso l’Aran con il compito di analizzare le possibili ricadute sull’organizzazione del servizio e sul lavoro degli insegnanti.