Il docente impunito

Ha fatto scalpore la denuncia della Corte dei Conti secondo cui, tra le diverse amministrazioni pubbliche, quella scolastica è la più tollerante nei confronti del personale che si è macchiato di reati penali, consentendo in molti casi che, invece della destituzione prevista dal Testo unico della scuola (art. 498 decreto legislativo 297/1994), vi sia il passaggio ad altri incarichi o, dopo un breve purgatorio, si possa ritornare all’attività normale.
Solo il 5% dei colpevoli – secondo la Corte – viene espulso. Tra i reati più frequenti commessi da prof., segretari e bidelli figurano la concussione, l’abuso d’atti d’ufficio, ma anche la pedofilia e lo spaccio di stupefacenti.
Hanno preso posizione sul caso soprattutto rappresentanti sindacali che complessivamente hanno cercato di difendere la categoria e gli organi di disciplina interni, minimizzando l’accusa, come ha fatto, ad esempio, il vice presidente del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione che ha ipotizzato, con un eccesso di generosità, che molti dei non espulsi se ne siano andati da soli in pensione (ma non serve una elevata anzianità di servizio per lasciare il lavoro?).
Il ministro Moratti – chiamata dalla Corte a render conto della grave anomalia – ha avviato immediatamente un’inchiesta, provocando la reazione del sindacato scuola della Cgil che sul proprio sito (www.cgilscuola.it) ha stigmatizzato per voce del suo segretario nazionale la posizione ministeriale che sembrerebbe eludere l’urgenza e la necessità di aggiornare le norme in materia di procedure disciplinari, preferendo scaricare responsabilità sugli organi di disciplina interni.
La posizione sindacale individua quindi nelle norme la causa dell’anomalia tutta scolastica degli impuniti, piuttosto che nei comportamenti attuativi degli organi.
Per completezza di informazione è bene precisare che i consigli di disciplina (a livello provinciale per docenti di materna e dell’obbligo, a livello nazionale per personale direttivo e docenti di istituti superiori) sono interamente composti da rappresentanti della categoria, eletti su liste sindacali.
Per l’aggiornamento delle procedure disciplinari il CCNL del personale scuola prevede che esse vengano ridefinite in sede di contrattazione sindacale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma degli organi collegiali.