Il congedo parentale per i parti gemellari e la retribuzione di miglior favore per i primi 30 giorni

Il congedo parentale è stato oggetto, negli anni, di diverse innovazioni al fine di sostenere, sempre più, le condizioni dei lavoratori per la cura e l’assistenza dei figli.

Di seguito, due esempi del progressivo miglioramento di questo fondamentale istituto giuridico

La duplicazione del congedo parentale nei parti gemellari

Il primo esempio riguarda la duplicazione del congedo parentale che, a fronte di parti gemellari, sino all’anno 2000 non era consentita. Continuava ad applicarsi la “vecchia legge” n. 1204/1971 sulla maternità che non prevedeva tale duplicazione.

Il cambio ordinamentale si ha con il D.lgs. 26.03.2001, n. 151 – T.U. sulla tutela della maternità e paternità – che, filiazione della Legge delega n. 53/2000, disciplina ex novo questo aspetto con l’art. 32, comma 1, tuttora vigente, e prescrive: “Per ogni bambino (…) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.   

L’Inps, con il Messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, ne dava sollecita comunicazione, premurandosi di chiarire con puntualità la nuova modalità applicativa della disposizione legislativa:

“… in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32”.

E, con successiva comunicazione (circ. n.8/2003), sempre l’Istituto previdenziale, si peritava di aggiungere:

“La norma suddetta trova applicazione anche nell’ipotesi di adozioni ed affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data”.

La duplicazione o il raddoppio del congedo parentale, a fronte di parti gemellari, diviene così acquisizione ordinaria in tutti gli ambiti lavorativi, compreso quello scolastico.

Non solo, eventuali comportamenti datoriali di rifiuto, opposizione o ostacolo alla fruizione del congedo parentale, nelle diverse forme di utilizzo, danno seguito a specifiche sanzioni amministrative (cfr. art.38, D.lgs. n. 151/2001).    

Il trattamento di miglior favore

Il secondo esempio, certo non secondario, concerne, sempre per i parti gemellari, il raddoppio della retribuzione intera per i primi 30 giorni in favore dei dipendenti pubblici e, quindi, di tutto il personale della scuola.

L’art. 12, comma 4, del Ccnl scuola del 29.11.2007, che ha continuato a regolamentare questo istituto sino alla firma dell’ultimo Ccnl, come vedremo in seguito, recita:  “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.   32 (…) del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori (…) sono retribuiti per intero”.  Il tenore letterale della norma pattizia, unitamente ad un generico rinvio all’art. 32 del D.lgs. n.151/2001, non consentiva di estendere il trattamento di miglior favore, previsto per i primi 30 giorni, anche per il secondo figlio in caso di parto gemellare. Inoltre, questa preclusione era avallata e condivisa dall’Aran che, in uno degli Orientamenti applicativi per la Sanità (SAN175), ovvero in una situazione contrattuale del tutto analoga a quella della scuola, sosteneva:  “Il D.lgs. n.151 del 2001, pur prevedendo che il congedo parentale (…) compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre”.“Per ciò che attiene il beneficio di maggiore favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con ‘l’evento parto’ per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori”.    “Pertanto, non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero in base (…) all’art. (…) del Ccnl (…), sia suscettibile – allo stato – di moltiplicazione, in quanto non sorretta da idonea previsione dei costi”.     Il cambiamento favorevole avviene, come dianzi anticipato, con il vigente Ccnl “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, siglato il 18.01.2024 che, con l’art. 34 – Congedi dei genitori – comma 3, dispone:  –        “Il congedo parentale (è) previsto per ciascun figlio dall’art.32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001”. –        “I primi trenta giorni di tale congedo (…) sono retribuiti per intero…”.     Ed è la locuzione “per ciascun figlio”, associata al riconoscimento del maggiore beneficio contrattuale, che consente, in caso di parto plurimo, la retribuzione intera per i primi 30 giorni per ognuno dei figli.La stessa Aran, che in precedenza aveva sostenuto l’esatto contrario, prende atto della nuova situazione giuridico-contrattuale. Infatti, in una risposta sulla corretta applicazione del congedo parentale riferita al Ccnl “Regioni ed Enti locali” del 16.11.2022, che aveva già conseguito, in tema, quello che il personale della scuola realizzerà con il Ccnl del 18.01.2024, afferma: –         “…la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimi, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia”.   Naturalmente, il trattamento in questione può e deve essere applicato anche nei casi di adozione e affidamento, a fronte dell’ingresso in famiglia e nello stesso giorno, di due o più minori. La condizione di adozione o affidamento, infatti, rileva una sostanziale equiparazione giuridica con la genitorialità biologica.

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