I due grossi problemi che pendono sul Comitato di valutazione

Sono almeno due i problemi tuttora sospesi sui comitati di valutazione: l’organismo deve essere considerato organo perfetto nel momento in cui definisce i criteri? Il bonus della premialità deve considerarsi salario accessorio?

“Comitato organo perfetto” significa che può deliberare i criteri soltanto quanto sono presenti tutti i suoi componenti. La tesi dell’organo perfetto è stata sostenuta fin dall’inizio dalla Flc-CGIL; gli altri sindacati, dopo una lunga esitazione, si sono associati a quella tesi nel documento unitario dei giorni scorsi. L’Anp la pensa diversamente, in quanto l’organo perfetto presuppone la presenza di membri supplenti che la legge non ha previsto. E quel che la legge non dice non vuole, dunque. Organo perfetto sì, organo perfetto no: dalla risposta dipende la funzionalità del Comitato e l’uso ostruzionistico delle assenze.

Sull’organo perfetto abbiamo già dichiarato le nostre perplessità quando abbiamo ricordato che per un altro organismo di valutazione che opera nella scuola da anni (consiglio di classe chiamato a decidere le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica degli studenti) non si parla mai di organo perfetto.

“Bonus salario accessorio” significa che se il fondo per la premialità del merito ha natura di salario accessorio deve essere contrattato con le RSU come prevede il contratto.

Su questa interpretazione sono sempre stati d’accordo i sindacati scuola, con posizioni differenziate soltanto sul prima o sul dopo, cioè sui criteri da definire in contrattazione prima che si pronunci il comitato oppure di contrattare l’assegnazione del bonus con il dirigente a criteri definiti.

L’ANP la pensa in modo opposto: il bonus non è salario accessorio e, quindi, deve essere sottratto a qualsiasi forma di contrattazione, e ricorda che la legge che ha istituito il bonus nulla dice in merito: un silenzio che implica che la contrattazione, qui, “non è consentita”.    

Ad evitare che le divergenze interpretative lascino i dirigenti scolastici tra due fuochi, è quanto mai opportuno che il Miur, non attraverso semplici FAQ, risolva autorevolmente entrambe le questioni, avvalendosi, se necessario, anche dei pareri dell’Avvocatura dello Stato o, meglio ancora, del Consiglio di Stato.