Green pass: a scuola obbligo per tutti, anche per i genitori. Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Chiunque entri a scuola dovrà esibire il green pass. Eccetto gli studenti. Approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in tempo record il decreto legge con cui il Governo ha deciso di estendere l’uso del green pass per l’ingresso a scuola e in altri servizi educativi e formativi.

Il decreto è il numero 122 ed entra in vigore nella giornata dell’11 settembre. La modifica principale riguarda il fatto che d’ora innanzi tutti coloro che entreranno a scuola dovranno essere dotati di green pass.

Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge “per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”. Il decreto estende l’obbligo di green pass al personale esterno della scuola e dell’università e ai lavoratori delle Rsa. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro. Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a 1000 euro. Multe anche per i dirigenti scolastici che si sottraggono all’onere di effettuare i controlli. Le disposizioni saranno valide fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza.

Leggi la bozza di decreto

Si legge nella bozza: “Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”. 

L’obbligo di esibire la certificazione verde vale per chiunque entri in una scuola, tranne per gli studenti e per chi è esentato dalla vaccinazione.  L’estensione vale anche per le università. 

Si legge inoltre nella bozza di decreto che “Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”.

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