Focus DL 45 anti-diplomifici: una sola classe collaterale? Negli ultimi 8 anni quasi 2mila sono andate oltre quel limite

Via alla seconda puntata di “Focus DL 45 anti-diplomifici”, la nuova rubrica di approfondimento di Tuttoscuola dedicata al decreto-legge contro le scorciatoie scolastiche. Ogni due o tre giorni pubblichiamo analisi, dati e sviluppi per capire cosa cambia davvero nel contrasto ai diplomifici. 

Oggi parliamo di classi collaterali.

L’articolo 5 (Misure in materia di parità scolastica) del decreto-legge n. 45/2025 prevede al comma 6-bis che “Non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria”. Ma il decreto ministeriale n. 83/2008 già prevedeva che “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”.

Cosa, dunque, è cambiato?

Lo precisa lo stesso comma 6-bis in questi termini: “L’attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento”.

La differenza, quindi, non riguarda tanto il termine temporale fissato dal dm 83 (entro l’avvio dell’anno scolastico) o dal DL 45 (entro il 31 luglio), quanto, piuttosto, la modalità di autorizzazione da parte dell’USR.

Infatti, gli istituti paritari, a tutt’oggi non attendevano l’autorizzazione per attivare la classe collaterale, ma procedevano, comunque, ad avviare le attività didattiche e le iscrizioni degli studenti.

Ora, invece, sarà (sarebbe) necessaria la notifica preventiva dell’USR, in mancanza della quale la classe collaterale non potrà (non potrebbe) essere avviata.

Abbiamo aggiunto il condizionale, in quanto l’esperienza sui diplomifici ci ha insegnato che spesso gli atti applicativi (decreti ministeriali o degli USR) di una norma di legge, se ritenuti sfavorevoli da parte di taluni istituti paritari, vengono impugnati davanti al TAR con possibili esiti contrari alla finalità della legge.

Ma c’è di più. Premesso che ad avvalersi di classi collaterali è soltanto un quarto circa degli istituti paritari, tra le circa 600 classi collaterali che mediamente vengono attivate ogni anno, circa 250 non sono regolari, in quanto eccedono il numero di una sola classe aggiuntiva.

Tuttoscuola ha accertato che dal 2016-17 al 2023-24 sono state attivate complessivamente 4.526 classi collaterali, di cui 1.958 eccedenti e, pertanto, irregolari.

In Campania, la regione dove funziona la maggior parte di istituti paritari in odore di diplomificio, in quegli otto anni sono state attivate 2.797 classi collaterali, di cui 1.350 eccedenti, pari quasi alla metà.

Per mantenere vive queste situazioni palesemente irregolari, si può prevedere che gli istituti opachi venderanno cara la pelle.

Allo stesso modo, la classe collaterale dovrebbe riguardare indirizzi di studio già funzionanti, come precisato dal citato comma 6-bis “ciascun indirizzo di studi già funzionante”, ma gli approfondimenti condotti da Tuttoscuola, hanno evidenziato che a volte gli indirizzi di studio nascono all’ultima ora per attivare classi terminali a cui non corrisponde la classe del 4° anno.  

Non perdere la prossima puntata di “Focus DL 45 anti diplomifici”

Numerosi istituti paritari secondari di II grado operano da anni in violazione delle norme sulla parità scolastica, offrendo solo classi terminali senza quelle intermedie, nonostante l’obbligo di corsi completi previsto dalla Legge 62/2000. Il nuovo DL 45 punta a contrastare queste distorsioni, ma resta il dubbio sulla sua reale efficacia. Ne parliamo lunedì, 21 aprile.

 

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