Focus DL 45 anti-diplomifici: le disposizioni prevedono corsi completi, ma cosa succede nelle paritarie che non hanno classi intermedie?

Via alla terza puntata di “Focus DL 45 anti-diplomifici”, la nuova rubrica di approfondimento di Tuttoscuola dedicata al decreto-legge contro le scorciatoie scolastiche. Ogni due o tre giorni pubblichiamo analisi, dati e sviluppi per capire cosa cambia davvero nel contrasto ai diplomifici. 

Oggi parliamo di quegli istituti paritari secondari di II grado operano da anni in violazione delle norme sulla parità scolastica, offrendo solo classi terminali senza quelle intermedie, nonostante l’obbligo di corsi completi previsto dalla Legge 62/2000. 

Se qualcuno avesse voglia di scorrere i 1.632 indirizzi di studio presenti nei 755 istituti paritari della secondaria di II grado avrebbe la sorpresa di trovare molti corsi incompleti con più di una classe intermedia mancante.

Se il “buco” di una classe è tollerato, non si può certamente capire come mai in diversi indirizzi di studio le classi, anziché iniziare dal primo anno, iniziano dal 3° o dal 4° anno; ci sono addirittura alcuni istituti che non hanno nemmeno classi intermedie, ma solamente classi terminali del 5°, con tanto di classi collaterali.

Un istituto campano nel 2021-22 si è presentato con 18 classi terminali e nessuna classe intermedia e neppure una classe nel 4° anno. Ha proseguito per un paio d’anni in quel modo e con quella quantità di sole classi terminali, per attuare una certa regolarizzazione soltanto quest’anno con alcuni iscritti nelle classi intermedie.

Nello stesso arco di tempo, un altro istituto campano si è presentato soltanto con le classi terminali, 12, confermate anche negli anni successivi, senza avere tentato ancora la regolarizzazione con classi intermedie.

Eppure, i corsi completi a cominciare dalle classi iniziali sono stati previsti da sempre, fin dal varo della legge sulla parità, venticinque anni fa, come evidenziato da questo breve excursus.

Legge 62/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta in possesso dei seguenti requisiti, tra cui ….

f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”.

Decreto-legge 250/2005 – Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ecc…

“Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 63 del 2000, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400″.

Decreto ministeriale n. 267/2007 – Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

Il comma 6 dell’articolo 1 prevede “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”. 

L’art. 5 prevede, infine, “per l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione”.

Decreto ministeriale 83/2008 – Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.

Il comma 10 dell’art. 5 prevede la revoca della parità in particolari circostanze tra cui: “il mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe” e la “mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi”.

Ma quegli istituti paritari senza classi intermedie sono tuttora attivi, come se la revoca li avesse soltanto sfiorati o fossero risorti dopo la revoca.

Domanda finale preoccupata: basterà il nuovo DL 45 a mettere in carreggiata i soliti istituti paritari opachi che hanno sfidato la regola dei corsi completi?

Non perdere la prossima puntata di “Focus DL 45 anti-diplomifici”

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