Effetti di incostituzionalità sul nuovo regolamento per la rete scolastica?

La sentenza n. 200 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della riforma Gelmini di riordino del sistema di istruzione è stata resa pubblica nello stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo regolamento (dpr 81/2009) di attuazione di quella riforma. Si tratta di un regolamento che, guarda caso, tratta proprio della stessa materia censurata dalla Consulta: le competenze regionali nella determinazione dei servizi scolastici sul territorio.

C’è chi ha avanzato il dubbio che quel regolamento sia nato morto e da rifare completamente, perché incorrerebbe nelle stesse illegittimità censurate dalla Corte.

A dir la verità, la Corte ha dichiarato illegittima la norma, perché essa non prevedeva che ne fosse condivisa la determinazione in criteri e parametri con le Regioni, a cui la sentenza ha riconosciuto trattarsi di materia non di esclusiva competenza dello Stato, bensì soggetta a legislazione concorrente delle Regioni, in applicazione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.

L’articolo 1 del nuovo Regolamento prevede esplicitamente che “Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ci sembra, dunque, che il regolamento 81/2009 si sia messo fin dalla sua prima stesura sul binario corretto della “previa intesa”. C’è solo il guaio che l’attuale stato di contrasto tra Governo e Regioni non consenta di definire concordemente criteri e parametri del dimensionamento delle istituzioni scolastiche.