Educatore psico-pedagogico: aperta la strada per la qualifica

Finalmente, dopo il parere del CUN e della CRUI, è arrivato il via libera con lettera del MIUR ai corsi per conseguire i 60 crediti formativi previsti dal comma 597 della Legge 205/2017 (“legge Iori”) con cui  viene data la possibilità agli educatori non laureati (che fino ad oggi hanno svolto la loro attività senza il titolo o con altro titolo) di conseguire la qualifica di “educatore professionale socio-pedagogico”.

La legge segna una linea di demarcazione: da ora in poi si entrerà soltanto con la laurea L19, ma per correttezza verso coloro che già lavorano, è prevista l’opportunità (non obbligatoria) di regolare la propria posizione acquisendo, mediante 60 cfu, la qualifica (che non è ovviamente una laurea) di educatore. Per questo il Miur ha invitato tutti i Rettori ad avviare celermente i corsi e molti atenei si sono già attivati con i bandi per iniziare in autunno.

Corsi a cui può accedere chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) attività di educatore svolta per non meno di tre anni, anche non continuativi;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola.

Inoltre il corso non è necessario per chi ha maturato una consistente esperienza professionale (20 anni di servizio o 10 anni per chi ha almeno 50 anni di età).

I corsi saranno erogati esclusivamente dalle Facoltà di Scienze della Formazione secondo linee concordate a livello nazionale per quanto riguarda le modalità e i contenuti. 

La Legge sugli educatori, attesa da molti anni e da oltre 200mila persone, è stata salutata con entusiasmo da molte associazioni in quanto dà dignità professionale e sociale a una professionalità spesso sottovalutata. 

Da ora in poi quindi svolgeranno attività di educatore socio-pedagogico i laureati L19 o coloro che hanno conseguito la qualifica, fermo restando che, comunque, non è possibile il licenziamento per chi decide di non conseguire tale qualifica.

Con l’approvazione di questa legge le professioni di educatore e di pedagogista vengono per la prima volta tutelate e riconosciute nel nostro Paese (rispettivamente al 6° e 7° livello) con l’obiettivo di accrescere dignità professionale da un lato e  qualità dei servizi educativi dall’altro. 
Si tratta di un importante punto di partenza per altre chiarificazioni necessarie nella giungla normativa delle professioni educative.

Occorre inoltre precisare che la legge non riguarda gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che sono normati dal Decreto legislativo 65/17 e che ancora è in attesa di chiarimenti sui decreti attuativi. La senatrice Iori, promotrice e prima firmataria della legge si sta adoperando da questo inizio di legislatura anche per ottenere chiarimenti riguardo a questo ambito del lavoro educativo.