Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Docenti di sostegno a rischio di licenziamento?

Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso…“. La disposizione contenuta nell’articolo 3 dell’ultimo bando di concorso per l’assunzione di insegnanti nella scuola elementare di cinque anni fa sembra non lasciare dubbi, ma in occasione delle nomine in ruolo, circa due anni dopo, il ministero dell’istruzione, con la circolare n. 137/2001, consentì di aggiungere il titolo di specializzazione per sostegno agli alunni disabili conseguito a graduatorie già definite.

La valutazione del titolo di sostegno conseguito a posteriori era una prassi diffusa per le graduatorie di supplenza, ma, per la prima volta, venne consentita anche per concorso a titoli ed esami.

La circolare, ad evitare di ledere interessi di altri docenti, precisava che gli iscritti in graduatoria del concorso con titolo conseguito successivamente avrebbero avuto diritto di inclusione in coda alla graduatoria stessa, dopo degli altri.

In tutte le province italiane vennero fatte nomine in ruolo di docenti di sostegno in quelle condizioni a partire dall’anno scolastico 2001-2002.

Controinteressati però ce n’erano (per la precisione, nel territorio della Puglia) e hanno impugnato quelle nomine davanti al Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso e annullato la circolare.

Quale l’effetto? Secondo quanto riferisce la Cisl-scuola (www.cislscuola.it) potrebbe esserci ora il rischio di un effetto domino con licenziamento di numerose persone in tutta Italia, a distanza di oltre due anni dell’assunzione in ruolo. Ma chi, in base alla sentenza, subentrerebbe ai licenziati, avrebbe un nuovo diritto riconosciuto dal TAR. La soluzione, secondo la Cisl, è una sanatoria legislativa che è già stata tentata inutilmente con un emendamento sul disegno di legge sul precariato, ma che potrebbe essere ritentata nei prossimi giorni. La sanatoria, però, violerebbe un principio generale dell’ordinamento pubblico: comprensibili, quindi, le riserve parlamentari.  

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