“C‘è una forte discriminazione ai danni dei docenti di sostegno all’interno delle scuole, considerati da molti come docenti di serie B”. Così inizia la lettera che una professoressa che si è firmata con lo pseudonimo di Artemisia di Alicarnasso, ha scritto alla nostra redazione con l’obiettivo di portare la sua storia, che è anche quella di tanti insegnanti di sostegno, all’attenzione del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. “Purtroppo ho subito personalmente questa discriminazione anche durante gli esami di Stato – spiega la professoressa – e ho deciso di scrivere la mia testimonianza per cercare di cambiare la normativa al riguardo che non considera il docente di sostegno membro di diritto della commissione di esame in classe di alunni con disabilità”.
Può una docente di sostegno che ha seguito per cinque anni un’alunna con disabilità non far parte di diritto della commissione interna dell’esame di Stato? Conseguentemente, può una docente di sostegno essere lasciata alla mercè della Presidente della Commissione di Esame che decide discrezionalmente se sia o meno necessario conferirle la nomina? Conseguentemente ancora, è possibile lasciare che un’alunna con disabilità (P.E.I. curriculare con obiettivi minimi) possa non ricevere supporto durante le prove scritte e il colloquio orale, qualora la Presidente della Commissione decida che la nomina della docente di sostegno rappresenti un “danno all’erario”? Può una docente di sostegno, in qualità di docente della classe, che conosce la storia scolastica e personale di ogni singolo componente del gruppo classe, non poterli supportarli prima e dopo il colloquio orale sul presupposto che debba occuparsi solo della “sua” alunna e non di tutti gli altri? E ancora: è possibile lasciare che un’alunna con bisogni educativi speciali (BES) e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che nell’arco di cinque anni ha ricevuto il supporto della docente di sostegno della classe, non possa prima e dopo il colloquio continuare a ricevere i di Lei incoraggiamenti perché la Commissione non gradisce la presenza della docente in questione, per la motivazione sopra esposta?
Può una docente di sostegno non poter assistere ai colloqui orali di tutti gli studenti anche nel momento finale del percorso di studi, così come normalmente avviene nella routine della vita scolastica ? E restare fuori dall’aula per non pregiudicare le sorti dell’esame dei ragazzi, evitando di inasprire la Commissione ?
Ed ancora, può una docente di sostegno, che ha prestato il proprio contributo, volontariamente e bonariamente, alle attività di spettanza della Commissione, negli incontri precedenti e successivi alle prove scritte, essere poi considerata una “ospite” nella fase dei colloqui e, come tale, non aver “diritto di parola” sul presupposto di non far parte della Commissione d’esame, nonostante la Commissione abbia accettato il Suo aiuto nelle fasi precedenti?
Si pongono ulteriori interrogativi. È possibile limitare il diritto di parola in capo alla docente di sostegno in ragione del fatto che ogni Sua parola debba riferirsi esclusivamente all’alunna “H” e non anche agli altri alunni, nonostante la docente in questione abbia piena conoscenza della crescita formativa e didattica di ogni singolo alunno al pari e, a volte, anche di più dei membri interni della Commissione, essendo docente dell’intera classe, senza dimenticare la funzione di filtro tra alunni e docenti di materia? Ed in virtù di tale limitazione, appare lecito regolamentare, perfino, i tempi d’intervento con affermazioni del tipo “Ora la docente di sostegno può parlare per l’alunna diversamente abile” ? Altri quesiti di natura discriminatoria si sollevano anche nella fase delle valutazioni. Può un’alunna con disabilità (PEI curriculare con obiettivi minimi) ottenere una votazione bassa nelle valutazioni delle prove scritte in virtù del fatto che sia stata “aiutata” dalla docente di sostegno nello svolgimento dei compiti? E che un eventuale voto medio/alto avrebbe rappresentato un’”ingiustizia” se messo a confronto con quello degli alunni senza disabilità?
Similmente per il colloquio orale, può un’alunna con disabilità ricevere una votazione sottostimata sul presupposto di dover valutare la singola prestazione in una logica di comparazione della performance con quella degli altri alunni senza disabilità, e non anche i processi, i progressi ed i risultati di apprendimento conseguiti sulla base di un percorso individuale e specifico previsto nel PEI, che parte dall’inizio dell’anno scolastico? Interrogativi che riflettono la realtà discriminante che si è verificata ai danni di una docente di sostegno, durante gli Esami di Stato 2024, in una scuola superiore di II grado della provincia a Nord di Napoli.
Ad onor del vero, nello stesso istituto scolastico si è verificata una situazione diametralmente opposta a quella sopra esposta, nella quale la docente di sostegno, non solo ha preso parte agli scritti, e ai colloqui orali di tutti gli alunni della classe, ma Le è stato permesso di condurre il colloquio dell’alunna con disabilità. Nella fattispecie in esame, i componenti esterni della Commissione hanno accolto positivamente ogni Suo intervento chiarificatore sulla storia scolastica di tutto il gruppo-classe, non solo dell’alunna “H”, proprio in ragione delle specifiche competenze e punti di forza del ruolo della docente di sostegno. Un esempio virtuoso di rapporto tra colleghi, improntati al rispetto, equità ed inclusione.
Purtroppo, si sono registrate altre situazioni di discriminazione ed esclusione in alcune scuole del territorio napoletano e continueranno ad accadere in futuro se mai si tenta di avviare un cambiamento all’interno della scuola attraverso il coraggio di denunciare anomalie ed incongruenze dello status quo. Obiettivo ultimo è quello di tutelare la categoria dei docenti di sostegno affinché non si verifichino più forme di discriminazione, che, in qualche modo, vengono, seppur velatamente ed inconsapevolmente, legittimate dalla normativa stessa, a cominciare dalla disciplina della formazione delle Commissioni dell’Esame di Stato (DM n.183/2019, nota ministeriale n.12423 del 26/03/2024 e OM n. 55/2024), che crea una disparità di trattamento tra i docenti di materia ed i docenti di sostegno. Infatti, i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno. A differenza degli altri docenti, i docenti di sostegno, quindi, non sono obbligati a fare domanda di commissario esterno. Sono esonerati dal presentarla se “hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato” (ai sensi del punto 3.c.d della nota ministeriale n.12423 del 26/03/2024). La normativa prevede, dunque, l’ipotesi generalizzata che tutti i docenti di sostegno abbiano alunni con disabilità che devono sostenere l’esame di Stato, a cui prestare assistenza. Operando in tal senso, il Legislatore esclude a monte tutti quei docenti di sostegno che non hanno alunni con disabilità al quinto anno, i quali dovrebbero, a rigor di logica, essere obbligati a fare domanda di commissario esterno, proprio come avviene per tutti gli altri docenti. Pertanto, in una prospettiva de jure condendo, andrebbe prevista l’obbligatorietà per tutti i docenti di sostegno che non hanno alunni con disabilità coinvolti nell’Esame di Stato. In mancanza, si viene a determinare una disparità di trattamento tra i docenti di materia e i suddetti docenti di sostegno.
Ragionando secondo le intenzioni del legislatore, si comprende perfettamente la ragione sottesa all’esclusione del docente di sostegno dall’obbligatorietà della suddetta domanda perché la sua presenza è fondamentale nelle varie fasi dell’esame di Stato sia come supporto all’alunno con disabilità che deve fare l’esame, sia per l’eventuale predisposizione delle prove equipollenti, qualora siano previste nel PEI. Ma davvero non si comprende il motivo per cui il docente di sostegno, che ha seguito durante l’anno scolastico l’alunno con disabilità, non faccia parte di diritto della commissione interna dal momento che la sua partecipazione è subordinata alla decisione del Presidente della Commissione d’esame, che può nominarlo sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe (c.d. documento del 15 maggio), acquisito il parere della commissione stessa. Ebbene, ragionando per assurdo, se il docente di sostegno non viene nominato all’Esame di Stato perché, ad esempio, la Sua presenza non risulta necessaria al candidato con disabilità, in tale ipotesi al docente di sostegno viene preclusa la possibilità di presentare domanda di commissario esterno, con la conseguenza che viene escluso di fatto sia dall’esame di Stato dell’alunno con disabilità sia dalla nomina di commissario esterno. Delle due l’una. O lo si esclude dalla nomina di commissario esterno in presenza dell’alunno con disabilità all’esame di Stato o lo si inserisce di diritto come membro interno della commissione d’esame per dare assistenza e sostegno all’alunno diversamente abile.
Analizzando la suddetta normativa appare chiaro che il docente di sostegno finisce, suo malgrado, ad essere oggetto di discriminazioni ed esclusioni che, in qualche modo, vanno a suffragare, legittimando a torto, atteggiamenti pregiudizievoli fondati sulla falsa considerazione di “docenti di serie b”. Un pregiudizio forte, spesse volte paventato, ma, altrettanto spesso, agito nella pratica quotidiana della vita scolastica ai danni dei docenti di sostegno. Alla luce di quanto sopra esposto si invita il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a voler esaminare attentamente i suddetti quesiti per ridefinire il ruolo del docente di sostegno nell’Esame di Stato, rivedendo, e modificando se del caso, la normativa vigente al riguardo.
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Gli interrogativi continuano nella sfera dei principi che regolano la nomina di commissari esterni. Andrebbero opportunamente valutate ragioni di incompatibilità nel conferimento della nomina a commissario esterno che si trova ad esaminare un’ex alunna? Per chiarire meglio la vicenda in esame si riporta, a titolo esemplificativo, la seguente fattispecie.
Un commissario esterno ha valutato una sua ex alunna, che, nel biennio precedente, aveva frequentato un altro istituto scolastico (di un’altra città), nel quale lavora il suddetto docente, e che, al tempo, aveva rimandato l’alunna, per due anni consecutivi (perché “non parlava mai” con nessun docente, nemmeno con i compagni di classe e neanche alle interrogazioni). Nonostante la prova orale sia andata bene e la votazione ottenuta sia stata apprezzabile, l’alunna non ottiene il massimo perché la valutazione del commissario esterno, suo ex docente, viene ad essere, in qualche modo, influenzata dall’opinione che Egli aveva della ragazza al tempo in cui era Sua alunna. Ebbene, la conoscenza pregressa dell’ex alunna può orientare, inconsapevolmente, in negativo (o positivo), la valutazione. In tal modo c’è il rischio che non si valuti oggettivamente la preparazione dell’alunna né il cambiamento positivo, ottenuto proprio grazie al cambio di scuola (così evidente da non averla riconosciuta durante il colloquio) ma, restando affezionati alla propria idea, si può arrivare a dubitare dell’attendibilità della votazione (alta) che il Consiglio di Classe ha attribuito alla ragazza, finendo per orientare (al ribasso) il giudizio complessivo della Commissione.
Ed ancora. Andrebbero opportunamente valutate ragioni di incompatibilità nel conferimento della nomina a commissario esterno in scuole dove ha lavorato quale docente? Può il commissario esterno accettare la nomina nella scuola in cui ha lavorato in passato come docente ? Paradossalmente, può il commissario esterno, ex docente della scuola, esaminare l’intero gruppo classe, ovvero i Suoi ex alunni lasciati al biennio, ritrovati, poi, agli esami di Stato ? Paradossalmente ancora, potrebbe Egli trovarsi nella condizione di essere esposto a rischi di natura corruttiva, per presunte ed eventuali forme di avvicinamento, facilitate dalla conoscenza diretta del docente all’interno della scuola e della rete di contatti intorno alla scuola ? Potrebbe Egli, anche solo lontanamente, subire l’eventuale effetto del condizionamento della Sua esperienza (negativa) vissuta nella scuola, dove ha lavorato in passato come docente e dove è ritornato come commissario esterno ? A titolo esemplificativo: un docente lavora nella scuola X, dove insegna nella classe I e II negli anni 2019 e 2020, poi si trasferisce nella scuola Y; passati tre anni, ritorna, nel 2024, nella scuola X per l’esame di Stato come comissario esterno, e viene assegnato alla Sua ex classe, che aveva lasciato nei tre anni precedenti, finendo, paradossalmente, per esaminare i suoi ex alunni. La normativa al riguardo indica tassativamente i casi di esclusione dalla nomina di presidenti e commissari esterni (nota ministeriale n.12423 del 26/03/2024, punto 3.d.b.a). I componenti della Commissione non possono essere nominati “nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti” . Purtroppo, il limite temporale fissato a due anni, antecedenti l’Esame di Stato, non garantisce il rispetto del principio di trasparenza, nonostante la preventiva determinazione dei casi di “Preclusione alla nomina”.
In una prospettiva de jure condendo, il limite temporale potrebbe essere, invece, elevato a cinque anni per evitare che accadano le circostanze sopra esposte, che sono state enunciate sotto forma di quesiti interlocutori. Obiettivamente parlando, la valutazione del commissario esterno che esamina una sua ex alunna non può essere oggettiva, di fatto non lo è! Così pure, la valutazione del commissario esterno nella scuola, dove un tempo ha lavorato come docente, non può essere del tutto oggettiva, di fatto non lo è!
Urge chiarezza perché le fattispecie-tipo sopra descritte rischiano di compromettere seriamente la valutazione dei candidati che, a sua volta, rischia di essere non oggettiva, nonostante il rispetto dei criteri e modalità di valutazione delle prove previste dalla legge.
In conclusione, si invita il Ministro dell’Istruzione e del Merito, dr Valditara, a voler esaminare attentamente i quesiti sopra esposti sia per ridefinire il ruolo del docente di sostegno nell’Esame di Stato sia i criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
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