Discipline STEM. L’aiutino degli emendamenti al DL 36 potrebbe non bastare

Le discipline STEM sono comprese tra gli obiettivi primari del PNRR come investimento formativo degli studenti, in funzione della “crescita potenziale e della produttività attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti nel capitale umano”. Per il conseguimento di questi obiettivi formativi, negli attuali concorsi per docenti è stata data priorità al reclutamento per occupare le cinque classi di concorso STEM: A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e Fisica), A028 (Matematica e Scienze nella secondaria di I grado) e A041 (Scienze e Tecnologie informatiche).

Prima ancora del flop dell’estate scorsa, quando le STEM avevano fatto da apripista al concorso ordinario semplificato, il concorso straordinario della secondaria si era concluso alcuni mesi prima con il disastro di 1.856 posti STEM rimasti vacanti, tra cui, in particolare 447 posti della A026 e 933 della A028.

A sua volta il flop dell’estate scorsa (con selezioni altissime già nella prova scritta con quesiti a risposte multiple) aveva lasciato vacanti quasi mille posti, tra cui, in particolare la A026 e la A027 con oltre 300 posti ciascuna.

Il DL 36 ha cercato di porre rimedio a quel flop, prevedendo due specifici emendamenti.

Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati”.

Sarà interessante capire se la semplice integrazione dei requisiti di accesso basterà per migliorare i pessimi risultati di quelle due discipline STEM, registrati nel concorso straordinario e in quello ordinario dell’estate scorsa.

L’altro emendamento, simile ad una recente norma per il concorso di infanzia e primaria, estende le graduatorie di merito agli idonei. 

“Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto”.

Attenzione, però! L’inserimento vale soltanto per eventuali rinunce da parte dei vincitori.

Qualche posto STEM in più che non risolverà certamente il problema e illuderà invece migliaia di candidati idonei.

Perché non prevedere, piuttosto, per quegli idonei l’iscrizione volontaria a cinque graduatorie STEM nazionali con i punteggi acquisiti nella propria regione per occupare i posti STEM rimasti vacanti?

Nel frattempo, cosa sta succedendo nel concorso ordinario della secondaria che ha nuovamente incluso le discipline STEM per rimediare al flop di quest’estate e mettere a bando nuovi posti disponibili?

Non sono stati ancora resi noti tutti gli esiti delle prove scritte svolte ai primi di maggio, ma nei risultati provvisori, prima ancora dell’orale, risultano quasi 400 posti che non avranno vincitori.

Inoltre, cosa sta succedendo nel concorso straordinario bis della secondaria, tuttora in attesa della calendarizzazione dell’orale, unica prova di questa procedura concorsuale speciale?

Pur essendovi in tutte le discipline STEM un numero complessivo di candidati superiore al numero complessivo di posti a bando, in alcune regioni si registra uno squilibrio, con un numero di candidati inferiore al numero di posti.

Al termine di questa procedura straordinaria bis, rimarranno vacanti sicuramente 340 posti STEM.

Per il momento il bersaglio STEM nel PNRR è stato centrato parzialmente.

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