Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Disabilità. In attesa della delega si può migliorare l’esistente per via amministrativa

Tra circa un anno vedrà la luce il decreto delegato per l’inclusione degli alunni con disabilità.

In attesa della norma legislativa (o in funzione di taluni aspetti), il ministero può intervenire subito su due questioni importanti: la continuità didattica e l’equità dell’organico stabilizzato.

La continuità didattica del docente di sostegno si può definire da subito nella contrattazione integrativa sulla mobilità. Come?

Attualmente i docenti di sostegno hanno il vincolo quinquennale di permanenza nel settore, un vincolo che non serve agli alunni con disabilità visto che il docente può cambiare sede anche ogni anno, purché resti nell’ambito del sostegno. Sembra una norma punitiva per il docente. Meglio precisare che il vincolo si attua nella scuola di titolarità.

L’equità dell’organico stabilizzato è prevista dalla legge (comma 2-bis, art. 15, legge 128/13) “Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno
percentualmente uguale nei territori
”.
 

Nonostante il vincolo di legge, la percentuale dei posti di organico stabilizzato (posti di diritto) è tuttora notevolmente diversa tra i territori regionali, rispetto alla media nazionale (2,15 alunni ogni docente di sostegno).

Se tutte le regioni, come prevede la legge, avessero la stessa percentuale di posti di sostegno, vi sarebbe una ridistribuzione dei posti e una situazione di compensazione per complessivi 4.764 posti da assegnare in meno o in più.

Inoltre, un’equa distribuzione dei posti di sostegno stabilizzati (di ruolo) assicurerebbe una generalizzata condizione di qualità attraverso la continuità didattica.

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