Dirigenti Lombardia, il Consiglio di Stato rinvia tutto

A novembre, forse, le nomine dei nuovi presidi

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare presentata dal direttore generale dell’Usr Lombardia Giuseppe Colosio contro la decisione del Tar di invalidare il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia per questioni di trasparenza. I giudici hanno deciso di non accogliere il ricorso e di rinviare la trattazione del merito al 20 novembre.

La decisione segue un primo pronunciamento del Tar della Lombardia, datato 17 luglio, in cui la corte annullava tutti gli atti successivi alla prova preselettiva del concorso a dirigente scolastico, a causa dell’assenza del requisito dell’anonimato dei candidati prima della correzione delle prove (a causa di buste troppo sottili e trasparenti) e un Decreto d’urgenza (n. 3218/12 del 3 agosto 2012) del Presidente del Consiglio di Stato che in udienza straordinaria aveva stabilito la revoca della sentenza del Tar Lombardia, permettendo quindi la ripresa delle procedure preparatorie alle nomine.

Il primo effetto della decisione è il blocco delle convocazioni già fissate per il 30 e 31 agosto dei vincitori del concorso appena concluso. Gli effetti per la scuola lombarda rischiano però di essere dirompenti. Da un lato le 355 scuole destinatarie dei nuovi dirigenti ne saranno sprovviste e occorrerà fare rapidamente ricorso alle reggenze (i 355 nuovi dirigenti sarebbero andati a coprire solo una parte dei 500 vacanti in Lombardia); dall’altro lato, come ha fatto notare Pippo Frisone, della Cgil, “i presidi che hanno vinto il concorso sono insegnanti: questo vuol dire che in 355 a settembre torneranno a scuola. E se a novembre il Consiglio di Stato darà ragione al ministero, sbloccando il concorso, dovranno lasciare il proprio posto e ci saranno altri buchi da tappare”.

Nonostante la necessità ineliminabile di tutelare i diritti dei partecipanti al concorso, non si può non notare come gli effetti di questa pratica tutta italiana di ricorrere sistematicamente in sede giudiziaria in occasione di procedure pubbliche di selezione finisca col produrre effetti nefasti, sia nell’organizzazione dei servizi (si può immaginare il danno che riceveranno gli studenti in termini di funzionamento delle scuole e di continuità della didattica), sia in termini di dilapidazione del denaro pubblico.