Ore funzionali e part time. Sentenza della Cassazione

Sono una docente di scuola superiore a tempo indeterminato e da diversi anni svolgo l’attività di insegnamento in regime di part time verticale. Da qualche giorno il mio dirigente scolastico mi ha fatto intendere che, per le ore funzionali di insegnamento, non potrò più godere della riduzione che mi è stata sempre accordata e riconosciuta.

Pertanto, chiedo:

– il cambiamento ipotizzato dal dirigente scolastico è legittimo?
– Quali sono i motivi giuridico-normativi a sostegno di tale nuova scelta?

L’esperto risponde

La prestazione di lavoro del personale docente della scuola statale si articola secondo due ambiti fondamentali:

Il primo concerne l’attività settimanale di insegnamento secondo l’orario previsto per ciascun ordine di scuola, ovvero 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 ore per la scuola primaria, 18 ore per la scuola secondaria di 1^ e di 2^ grado. A queste prestazioni vanno ad aggiungersi, indistintamente per tutti docenti, gli impegni derivanti dalla preparazione delle lezioni, dalla correzione dei compiti, dai rapporti individuali con le famiglie di alunni e studenti. Impegni, questi ultimi, che essendo parte essenziale della funzione docente vengono assolti senza alcuna quantificazione oraria. Come dire, secondo necessità.

Il secondo riguarda, invece, le c.d. ore funzionali all’insegnamento che, dall’art. 29, comma 3, del vigente Ccnl 29.11.2007, sono così individuate:

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.

Per determinare la quantificazione delle ore funzionali dovute dai docenti in regime di part time, è stata emanata la O.M. n. 446 del 22.07.1997, che rileva a tutt’oggi e per questo aspetto piena applicazione. Il riportato art. 29, comma 3, del Ccnl 29.11.2007, infatti, è non altro che la sostanziale ripetizione del precedente testo pattizio (art. 42, comma 3 del Ccnl 4.08.1995) cui la O.M. faceva esplicito riferimento.

L’art. 7, comma 7,dell’ordinanza asseriva, per i docenti in part time, che il riproporzionamento delle ore funzionali in correlazione alle ore di insegnamento svolte interessava le sole attività collegiali concernenti i consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art.29, co.3, lett. b).

La disposizione ministeriale, però, fors’anche per un testo letteralmente ritenuto ambiguo, nel tempo e sempre più spesso rinveniva una prassi applicativa del tutto diversa:i docenti in regime di part time godevano, di fatto, di un riproporzionamento per le tutte le ore funzionali all’insegnamento.

A cambiare la prassi è intervenuta una sentenza (n. 7320 del 14.03.2019) della Suprema Corte di Cassazione che, tra l’altro, fa chiarezza proprio in merito alla quantificazione delle ore funzionali all’insegnamento dovute dai docenti in regine di part time.

In particolare:

  • premette – richiamando esplicitamente la normativa contrattuale – che la funzione docente è intesa a “… promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici …. (art. 26,co.1, Ccnl 29.11.2007);
  • precisa che i docenti affiancano, alla pratica professionale individuale, una dimensione collegiale. Ed è nella dimensione collegiale che i docenti “… elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici “, il piano dell’offerta formativa, “… adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento” ( idem, comma 3);
  • Sottolinea che “… l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura e i compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato”;
  • Richiama, in tema, la piena validità della disciplina prevista dall’art. 7, comma 7, dell’O.M. n. 446/1997, atteso che la stessa fonte pattizia specifica: “… nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno” (art. 39, comma 8, Ccnl 29.11.2007).

Tutto quanto dianzi per sostenere che il personale docente a tempo parziale:

  • partecipa, al pari di quello a tempo pieno, ovvero senza alcuna riduzione, alle riunioni del Collegio docenti e allo svolgimento di scrutini ed esami (cfr. art. 29, comma 3, lett. a e c , Ccnl 29.11.2007);
  • partecipa alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, in misura correlata o proporzionata all’orario di insegnamento stabilito.

Per chiudere, un ultima domanda: la Sentenza esaminata potrà essere disattesa dai soggetti istituzionali interessati, ovvero dalle Istituzioni scolastiche? Crediamo di no, e per due ordini di ragioni.

La prima concerne il valore nomofilattico delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, valore inteso ad assicurare “…l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale… “ (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12). 

La seconda rinvia alla solida e stringente argomentazione logico-giuridica resa a fondamento della decisione assunta; argomentazione che, molto difficilmente, potrà essere smontata o messa in discussione.