Dimensionamento in Puglia. Anp: ‘Si poteva fare meglio, ma gli effetti sono positivi’

Di Roberto Romito*

Il dimensionamento della rete scolastica è, da sempre, un’operazione attorno alla quale si addensano ansie e paure, solo in piccola parte giustificabili nell’ambito di quello che essa effettivamente e tecnicamente è, ossia sostanzialmente una rideterminazione degli uffici dirigenziali scolastici e della loro distribuzione sui vari territori regionali. Perché regionali sono le competenze ultime in tale materia e regionali sono, inoltre, i ruoli in cui sono inquadrati i dirigenti delle scuole.

La materia è stata fortemente innovata con le nuove norme sul dimensionamento varate dal Parlamento a fine dicembre 2022 inserite nella la legge di bilancio per il 2023, ossia la Legge n. 197/2022 (art. 1, comma 557).

E i cui effetti sono positivi, per i dirigenti e per le scuole, come diremo più avanti. Li esaminiamo qui dal punto di vista della Puglia, regione in cui lavoriamo e che ben conosciamo, dove pure da oltre 10 anni non si metteva mano al dimensionamento della rete scolastica. E dove non vi sono situazioni limite di scuole dimensionate su troppe sedi e comuni come quelle riscontrabili in altre regioni (in qualche caso relativo ad alcune province della Calabria, ad esempio): ma pure molto c’era (e c’è ancora) da sistemare. E si poteva fare molto meglio di come si è fatto.

La Puglia è la regione che si è distinta insieme a Toscana ed Emilia-Romagna per il contrasto politico alla norma in questione attraverso la proposizione di un ricorso alla Corte Costituzionale, da questa respinto a fine novembre. Ma che ha dovuto comunque mettere mano al dimensionamento scolastico essendo presenti sul suo territorio ben 66 scuole date in reggenza (sulle attuali 627 totali) di cui almeno 50 sottodimensionate le quali, pertanto, non avrebbero mai potuto avere – con le regole precedenti alla Legge n. 197 – un dirigente (e un DSGA) pleno jure. La nuova norma, che impone alla Puglia la riduzione di 58 dirigenze scolastiche, consente di raggiungere finalmente un obiettivo storico: ad ogni scuola autonoma funzionante deve essere preposta una dirigenza stabile, come condizione necessaria e garanzia per la realizzazione di un coerente piano dell’offerta formativa. E consente la riduzione quasi a zero delle reggenze, ricondotte finalmente alla loro funzione primigenia ossia quella esclusiva di mettere rimedio ad una temporanea assenza di un dirigente scolastico da una determinata sede e non di essere strumento ordinario di gestione di un personale dirigenziale permanentemente sottorganico.

La stessa Regione Puglia, nelle sue linee di indirizzo sul dimensionamento emanate ai primi di agosto (delibera della Giunta Regionale n. 1136 del 08.08.2023), riconosceva (copiando in parte una nostra originale elaborazione) che “la qualità dei servizi resi da un’istituzione scolastica in reggenza, come oggi avviene, soffre sicuramente del fatto che il dirigente, titolare nel contempo di un’altra istituzione, deve occuparsi, allo stesso tempo, di due consigli d’istituto, due collegi dei docenti, due diversi bilanci con due diversi insiemi di finanziamenti e progetti, due diversi piani dell’offerta formativa, due contrattazioni integrative con due diverse compagini sindacali, due piani di attività del personale, due diverse attitudini e capacità professionali del suo principale collaboratore amministrativo (il DSGA, diverso nelle due sedi), due diversi staff di collaboratori, ecc.. 

L’evidente depauperamento a danno delle istituzioni in reggenza non sussisterebbe se, invece, virtualmente facessero parte di una stessa unità amministrativa, ottimizzando altresì il servizio in forza di una prospettiva di lavoro triennale, anziché annuale (come nelle scuole in reggenza), e realizzando così la visione unitaria di gestione del servizio di istruzione che compete per legge, con evidenti benefici per la collettività.”

Come non essere d’accordo? Come non vedere che la gestione unitaria della scuola richiesta al dirigente quale suo fondamentale compito (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) a sua volta postula, per l’appunto, che la scuola stessa sia unita amministrativamente e non spezzettata sul territorio?

Di fatto, è quello che si è realizzato con gli accorpamenti varati qui in regione, tutti molto lontani per struttura e dimensioni dalla situazione limite creatasi della provincia di Vibo Valentia descritta nell’articolo di Tuttoscuola.

Quali, però, gli errori commessi da Regione Puglia? E non solo, ma anche e soprattutto da parte dei livelli politici sottostanti, comuni e provincie?

Innanzi tutto, sul piano comunicativo: la legge è degli ultimi giorni del 2022 e fin da allora i suoi effetti erano largamente prevedibili e previsti da parte dei professionisti della scuola. Al vasto pubblico andava spiegata, chiedendogli magari la pazienza di fare qualche conto di aritmetica elementare ma senza mistificazioni e illusorie scorciatoie (ad esempio del tipo: “aiuto! ci stanno chiudendo le scuole …”) e dicendo invece che la legge stabilisce soltanto il numero degli uffici dirigenziali scolastici (leggi: quanti presidi e, di conseguenza, quante scuole intese come unità amministrative autonome) avrebbero potuto funzionare nei prossimi anni in ciascuna regione, e che tendeva inoltre ad eliminare le reggenze dirigenziali. Ma che non interveniva affatto a ridurre sul territorio la presenza fisica delle scuole intese come plessi e edifici in cui si svolge il servizio di istruzione, come invece molti hanno affermato.

In secondo luogo, l’errore di Regione Puglia è stato quello di concentrare soltanto fra le scuole del primo ciclo (che sono due terzi del totale) i 58 accorpamenti da effettuare necessari per ridurre, come vuole la legge e il successivo decreto applicativo, le attuali 627 dirigenze a 569, lasciando praticamente intatte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, dove pure molto è da razionalizzare. Un banale calcolo statistico avrebbe mostrato che dopo aver unito fra loro le scuole più piccole e aver rispettato il giusto criterio proposto dalla Regione di operare gli accorpamenti possibilmente solo all’interno di ciascun comune, per raggiungere l’obiettivo si sarebbero dovute “fondere” fra loro scuole già normalmente dimensionate creando così unità grandi o grandissime in termini di alunni. Con i problemi che vengono lamentati in merito alla gestione del personale di pulizia e vigilanza (collaboratori scolastici).

Altro errore è stato, infine, quello di aver inutilmente perso tempo per aspettare ciò che non si è poi verificato: ossia l’annullamento della legge per la sua presunta incostituzionalità, richiesto dai ricorsi presentati alla Corte Costituzionale e poi respinti.

Sono andati così perduti almeno 5 mesi, senza che fosse elaborato un “piano B” e si è giunti alla delibera della Giunta Regionale dello scorso 29 dicembre che dispone 44 accorpamenti fra scuole, ben 42 dei quali solo nel primo ciclo di istruzione. Ciò a nostro avviso è stato fatto in modo frettoloso e produttivo di danni per i dirigenti e per la scuola pugliese.

All’evidente squilibrio dimensionale fra i due cicli di istruzione ed al ritardo principale si è aggiunto, infatti, un ulteriore ritardo pari ad un intero anno scolastico: infatti, nel decreto “milleproroghe” varato dal Governo (come ogni anno) negli ultimi giorni di dicembre, è contenuta una norma che consente alle regioni di rinviare al 2025/2026 un’aliquota del 2,5% di accorpamenti fra scuole rispetto al numero di quelle (569) che avrebbero dovuto funzionare nel 2024/2025. Tradotta in numeri, per la Puglia quest’aliquota vale 14 (che è il 2,5% di 569). Da qui la decisione della Giunta Regionale di non procedere subito con i 58 accorpamenti previsti ma di farne solo 44, rinviandone 14, quelli che avrebbero generato scuole con numero di alunni molto elevato (sempre e solo nel primo ciclo di istruzione). Parallelamente, dice il “milleproroghe”, poiché il numero dei dirigenti non può aumentare rispetto ai 569 previsti, dovranno essere disposte ulteriori 14 reggenze.

Facciamo quindi la conta dei danni conseguenti alla decisione che, come tutti i rinvii, dovrà prima o poi essere modificata:

  • c’è un danno per la categoria dei dirigenti scolastici: le reggenze, infatti, sono pagate con fondi contrattuali loro destinati. Più ce ne sono, meno fondi sono disponibili per la retribuzione di tutti i dirigenti;
  • c’è un danno per le scuole che saranno accorpate: il decreto “milleproroghe” infatti stabilisce che nelle regioni che si avvalgono, come ha fatto la Puglia, del rinvio degli accorpamenti, le scuole interessate non potranno disporre di una cospicua parte delle risorse che lo stesso decreto assegna per la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento dei docenti “vicari” del dirigente, funzione quanto mai utile ed essenziale sul piano organizzativo e gestionale soprattutto nel momento in cui le scuole vengono fuse fra di loro;
  • c’è soprattutto, ed è ciò che più rileva, il danno di non aver potuto ancora raggiungere un equilibrato assetto delle istituzioni scolastiche su entrambi i cicli di istruzione, cui solo in parte si potrà rimediare nel futuro se non prevarranno, come avvenuto nella presente circostanza, veti e dinieghi di vario tipo quasi tutti di natura politica locale che poco hanno a che fare con un’adeguata distribuzione dell’offerta formativa territoriale.

Ecco perché crediamo che la storia non sia finita qui e che se ne dovrà parlare ancora a lungo.

*Presidente regionale ANP Puglia

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