Decreto sullanno di prova: novità e curiosità
Il ministro Giannini ha firmato il decreto n. 850 del 27 ottobre 2015 con il quale definisce obiettivi, modalità di valutazione, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, secondo le nuove norme previste dalla legge 107/15 sulla Buona Scuola.
Una prima novità riguarda il fatto che, contrariamente a quanto avvenuto in passato e a quanto non previsto dall’art. 68 del CCNL, i docenti già di ruolo che hanno ottenuto da quest’anno il passaggio ad altro grado di scuola devono ripetere l’anno di formazione.
Conseguentemente devono anche essere valutati dal Comitato di valutazione.
Una seconda novità riguarda l’introduzione del “patto per lo sviluppo professionale” tra dirigente scolastico e docente in prova con il quale si stabiliscono gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 107/15.
È confermata la durata del periodo di prova in 180 giorni, di cui almeno 120 in attività didattiche.
Una curiosità: il decreto parla ancora di congedo ordinario e straordinario, termini arcaici scomparsi dal lessico normativo e contrattuale da vent’anni.
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