Ddl formazione iniziale degli insegnanti: ecco tutte le novità
Deleghe Buona Scuola, i decreti applicativi/9
Abilitazione all’insegnamento, addio. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo “Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”, approvato in prima lettura sabato 14 gennaio 2017 dal Consiglio dei Ministri.
Al concorso per il reclutamento dei professori della secondaria di I e II grado potranno partecipare candidati in possesso soltanto della laurea con previsione, in caso di vincita, di un triennio di formazione e tirocinio, al termine del quale, se positivamente superate le valutazioni intermedie e finali, si viene assunti in ruolo.
Non è richiesta, dunque, l’abilitazione come avvenuto anche nel concorso attualmente ancora in fase di svolgimento.
Accanto alla laurea, titolo primario di accesso, è richiesta la certificazione del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, nonchém un’attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, e una attestazione delle competenze informatiche e telematiche.
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulla specifica disciplina. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La prova orale comprende la prova pratica, se gli insegnamenti lo richiedano, e consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
Addio, dunque, alla simulazione di una lezione come previsto dall’attuale concorso.
La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, ed è sostenuta dopo la seconda prova scritta con l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.
Una quota dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
Per i primi non sono previste prove scritte, ma soltanto prova orale; per i secondi (iscritti in terza fascia e non abilitati) è prevista la seconda prova scritta.
I vincitori del concorso, già abilitati, non devono frequentare nel primo anno il corso di specializzazione (quelli provenienti dalla terza fascia d’istituto sì) e accedono direttamente al secondo anno, ma se hanno alle spalle almeno 36 mesi di servizio accedono direttamente al terzo anno di formazione.
I candidati che superano le prove del concorso e vengono inseriti nelle graduatorie di merito sottoscrivono un contratto di formazione retribuito per l’intero triennio: 400 euro lordi mensili per 10 mesi nel primo anno; stesso importo nel secondo anno, integrato dal compenso per eventuali supplenze brevi. Per il terzo anno di formazione la retribuzione è equivalente a quella del supplente annuale (attualmente uguale all’iniziale del docente di ruolo).
La formazione si attua per il primo anno presso l’università in appositi corsi di specializzazione, integrati dal tirocinio diretto o indiretto, con conseguimento della specializzazione.
Nel secondo e terzo anno di contratto il contrattista deve svolgere un progetto di ricerca-azione.
Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore dall’anno scolastico 2020/2021. Nell’attesa, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.
Un particolare capitolo dello schema di decreto legislativo (articoli 15 e 16) è riservato al personale docente delle scuole secondarie paritarie.
Nella relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto si stima, in via prudenziale, che siano messi a bando complessivamente 20.893 posti, con richiesta di partecipazione da parte di 255 mila candidati e con previsione di almeno 193.800 candidati (76%) presenti alle prove scritte.
La relazione tecnica prevede che per l’esame delle prove scritta ed orale saranno attivate circa 77S commissioni di esame (1 commissione su 250 candidati).
Inclusione
– Inclusione: prima riflessione sulle innovazioni principali
– Sostegno: il decreto delegato non garantisce la continuità didattica
– Ddl inclusione: che fine ha fatto la continuità didattica?
Valutazione ed esame di Stato
– Rimangono voti in decimi, via Invalsi da esame di terza media: come cambia la valutazione
– Più peso al curriculum, meno all’esame: come cambia la maturità
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
– Deleghe Buona Scuola: le innovazioni del decreto sullo zero – sei
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