Ddl Buona Scuola/10. Il curriculum dello studente

Se ne parla nell’articolo 3 del Ddl sulla Buona Scuola e costituisce una delle novità della proposta di riforma del sistema scolastico.

Il Curriculum registra il percorso formativo di ogni studente della scuola secondaria di II grado.

Cosa contiene? Contiene i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Che forma ha? Si prevede che il Curriculum dello studente associ il profilo dello studente ad una identità digitale. Una formulazione non chiarissima, ma che lascia intendere che verrà predisposto su supporto digitale.

Chi lo predispone? Trattandosi di dati oggettivi (non si parla di livelli di apprendimento acquisiti e di competenze registrate) che non comprendono elementi di merito, dovrebbe essere compilato probabilmente dalla segreteria della scuola, utilizzando modelli predisposti. Le istituzioni scolastiche inseriscono il Curriculum di ciascun studente nella piattaforma del Portale unico dei dati della scuola (un’altra novità del ddl disciplinato dall’art. 14).

È accessibile? Il portale, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente. Non viene precisato chi vi può accedere, ma, in base al decreto ministeriale 305/2006 che regola l’accesso ai dati personali e sensibili degli studenti, l’accesso ai dati potrebbe essere consentito anche a soggetti privati.

A cosa serve? I dati del Curriculum sono utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.