Corte Costituzionale: illegittime norme art. 64 su dimensionamento rete scolastica

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni contenute nell’articolo 64 della legge 133/2008 per violazione delle competenze regionali in materia.

La sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, era attesa da giorni a seguito di ricorsi presentati dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia nell’autunno scorso e della dibattito in seduta pubblica del 12 giugno scorso.

La Corte ha ritenuto illegittime il comma 4 dell’art. 64, alle lettere f-bis ed f-ter di seguito riprodotte.

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa; 

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Sul piano concreto la sentenza non dovrebbe avere effetti pratici, perché nel frattempo erano intervenuti correttivi dal decreto legge 147/2008 (quello del commissariamento delle Regioni) con modifica di alcune parti. Inoltre per la definizione della situazione delle piccole scuole era previsto uno specifico confronto per una intesa in sede di Conferenza unificata.