
Congedo parentale, anche il terzo mese all’80% (e una sistemazione organica dell’istituto)

E’ stata la legge finanziaria, quella per il 2025, che ha introdotto un ulteriore incremento economico nella fruizione del congedo parentale da parte dei genitori: la retribuzione all’80% anche per il terzo mese.
Per comprendere appieno l’istituto in parola, con specifica attenzione per il personale della scuola, pare opportuno richiamare, pur sinteticamente, i miglioramenti pregressi e correlarli, subito dopo, all’ultimo aumento intervenuto, al fine di fornire una “lettura” esaustiva ed organica del congedo in parola.
Miglioramenti pregressi
Il primo incremento viene realizzato con la legge finanziaria – n.197 del 29.12.2022, art. 1, co.359 – che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023 il pagamento all’80% del primo mese di congedo parentale, in vece del consueto e tradizionale 30%. Il miglioramento è applicabile ai dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. La disposizione, come abbiamo avuto di spiegare a suo tempo (cfr. Tuttoscuola – Congedo parentale: un mese all’80% anche per il personale della scuola) non è applicabile al personale della scuola: esso, già gode di una situazione di maggior favore. I diversi Contratti collettivi nazionali, infatti, hanno stabilito, da sempre, il pagamento al 100% dei primi 30 giorni di congedo parentale.
Il successivo miglioramento, sempre tramite altra legge finanziaria – n. 213 del 30.12.2023, art.1, co.179 – dispone, per il secondo mese di congedo parentale, il pagamento all’80% per il 2024 e al 60% dal 2025 in poi. Il pagamento all’80% concerne i soli genitori che, entro il 31 dicembre 2023 hanno terminato, rispettivamente, il congedo di maternità o, in alternativa di paternità. L’incremento, questa volta, è applicabile anche il personale della scuola che, ai primi 30 giorni, ovvero al 1°mese indennizzato al 100%, fa seguire un 2°mese retribuito all’80% o al 60% se fruito dal 2025 in poi.
Ultimo miglioramento e sistemazione generale del congedo
Ed è su questo quadro ordinamentale che interviene l’ultima legge finanziaria – n. 207 del 30.12.2024 – che, con i commi 217-218, dell’art. 1, modificando l’art. 34, del D.lgs. n. 151/2001 ( T.U. per la tutela della maternità e paternità), introduce, come già detto, l’indennizzo all’80% per il 3° mese di congedo e rende permanente lo stesso importo anche per il 2° mese. Di più, riconduce l’intero congedo ad una sistemazione organica: fissa la esigibilità o la non esigibilità totale o parziale degli incrementi intervenuti nel rispetto di precise sequenze temporali da correlare, caso per caso, ai diversi periodi di conclusione del congedo di maternità o di paternità.
Di seguito, le sequenze temporali con le differenti forme di retribuzione.
– Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità entro il 31 dicembre 2023, il congedo parentale segue le regole tradizionali: la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni e al 30% dal 2° mese in poi. L’intero periodo del congedo è reso fruibile sino al compimento del 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
– Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023 e concluso, comunque, entro il 31 dicembre 2024, i primi 30 giorni sono retribuiti, more solito, al 100%; il 2° mese è indennizzato all’80%, tanto se fruito nel 2024, quanto se utilizzato dal 2025 in poi e, ad ogni modo, entro i 6 anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il 3° mese conserva il 30% della retribuzione.
– Ai genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, il congedo parentale è così indennizzato: i primi 30 giorni al 100%; il 2° e il 3 mese all’80%, se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Dunque, per il personale della scuola che ha concluso o che concluderà il congedo di maternità e/o di paternità dopo il 31 dicembre 2024, oltre ai primi 30 giorni al 100%, saranno riconosciuti, in via definitiva, ovvero con una misura strutturale, il 2° e il 3° mese all’80% della retribuzione base.
Una puntualizzazione necessaria
Per concludere un’ultima e fondamentale chiarificazione, a motivo delle diverse interpretazioni rilevate in merito.
In particolare, ci si chiede: a seguito delle modifiche legislative intervenute, il personale della scuola – per avere diritto alla retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale – deve utilizzarlo entro i 6 o sino ai 12 anni di età del figlio?
La questione è stata affrontata e chiarita da due Orientamenti applicativi dell’Aran, in risposta ai comparti pubblici della “Sanità” (ASAN78 del 22.12.2022) e delle “Funzioni locali” (CFL236 del 23.11.2023).
L’Agenzia, in ambedue i pareri, rammenta che l’indennizzo al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale compete ai genitori in forza di una specifica norma contrattuale di “maggior favore” e che la stessa non subisce dipendenza alcuna dai miglioramenti disposti legislativamente. Precisa, altresì, che per effetto del c.d. “rinvio dinamico” degli specifici articoli contrattuali agli articoli 32 e 34 del D.lgs. n. 151/2001, si realizza la seguente fattispecie giuridica: sino a quando i richiamati articoli del Decreto legislativo disporranno, in via ordinaria, la fruizione del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio, l’indennizzo al 100% sarà dovuto ai genitori entro il medesimo lasso temporale.
Di conseguenza, anche al personale della scuola che – giusto l’art. 12, comma 4, del Ccnl 29.11. 2007 – vanta una condizione contrattuale del tutto identica a quella dei due comparti citati, la competenza al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, spetterà sino al compimento del 12° anno di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
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