Conferimento e accettazione delle supplenze: istruzioni per l’uso

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, lo scorso 25 agosto, la nota prot. n. 12360, avente ad oggetto “Anno scolastico 2009/2010 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”.

La nota, riepilogando le disposizioni contenute nei precedenti decreti ministeriali che regolano la materia, fornisce indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l’individuazione del personale per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

La disposizione consente ai docenti precari di rinunciare, senza penalizzazioni e nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale, a supplenze fino al 30 giugno per accettarne altre fino al 31 agosto; rinunciare a uno spezzone per un posto intero (evitando la complicazione del completamento e del frazionamento dei posti); rinunciare a un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati su sostegno in base al DM 21/05).

E’ invece proibito rinunciare ad una nomina in una provincia per accettarne una nuova in una provincia diversa (tranne che per la provincia de L’Aquila), e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c’è stata una accettazione.

Nel caso di mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto o per altra provincia. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina.

La circolare ministeriale contempla la possibilità per il supplente che ottiene la nomina di chiedere il part-time, secondo quanto previsto dall’attuale contratto nazionale di lavoro.

La gestione degli spezzoni orari fino a 6 ore è rimandata ai dirigenti scolastici che possono attribuirli ai docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento in questione, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. Secondo la Flc Cgil, quest’ultima è la decisione più “politica” della nota, dato che sottrae ai precari gli spezzoni fino a 6 ore.

Infine, per quello che riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno.