Concorso Infanzia e Primaria: la bozza del bando

Iniziano a circolare da ieri le bozze dei bandi concorsi scuola che sono stata inviate al CSPI, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere. In particolare si tratta della bozza di bando del concorso straordinario secondaria con relativi allegati e della bozza dello schema di decreto del concorso ordinario secondaria e allegati. Per quanto riguarda il concorso Infanzia e Primaria, la bozza di bando non faceva parte dei documenti inviati al CSPI per il parere. Tra questi, in relazione a questo concorso, era presente solo la tabella dei titoli. 

Di seguito pubblichiamo comunque la bozza del bando concorso Infanzia e Primaria la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ormai attesa per i prossimi giorni, probabilmente già per la prossima settimana. 

Clicca qui per scaricare la bozza integrale del bando concorso Infanzia e Primaria

Concorso Infanzia e Primaria: requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e in particolare:
b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.
27.

Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 –ter, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, sono, altresì, ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.

I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Concorso Infanzia e Primaria: domanda di partecipazione 

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare.

La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

Per la presentazione delle domande è previsto un termine di trenta giorni. Ancora da definire la data. 

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda.

Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’articolo 11, comma 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema POLIS, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
l) se, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni renderà apposita dichiarazione che non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
m)la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta;
n) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l’aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019, potrà dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva è sciolta purché il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2020;
o) i titoli valutabili di cui alla – Tabella A – allegata al Decreto del Ministro XXX e l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
8. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DM Titoli valutabili

Concorso Infanzia e Primaria: la prova preselettiva

Qualora, sulla base delle domande di partecipazione pervenute tramite Polis, il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, si procede all’espletamento, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, di una prova di preselezione computer-based. Tale prova, comune alle diverse classi di concorso e tipo di posto, è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione. La prova si può svolgere in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui all’articolo 10.

I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova. La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così
ripartiti:

– capacità logiche: 20 domande;
– capacità di comprensione del testo: 20 domande;
– conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il mancato collocamento in posizione utile all’esito della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della relativa procedura concorsuale.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Concorso Infanzia e Primaria: prova scritta per i posti comuni e di sostegno

I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4, nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 3, e che abbiano superato l’eventuale preselezione di cui all’articolo 7, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e articolata:

a) per i posti comuni, in due quesiti a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
b) per i posti di sostegno, in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
c) per i posti comuni e di sostegno, in un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui al comma 1, lettere a) e b), è assegnato dalla commissione un punteggio compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5.

Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla lettera c) del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti.

Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato valida, altresì, i quesiti della eventuale prova preselettiva

Concorso Infanzia e Primaria: la prova orale

Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta di cui all’articolo 8.

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327 e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.

La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché la specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all’Allegato A del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova.

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

Concorso Infanzia e Primaria: valutazione delle prove

Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto dall’art. 7 del D.M. n. 327 del 9 aprile 2019 di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli culturali e professionali. Il risultato della prova preselettiva non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.

Concorso Infanzia e Primaria: dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all’articolo 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.

La commissione giudicatrice assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del Ministro dell’istruzione. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Concorso Infanzia e Primaria: graduatorie di merito

La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell’articolo 400, comma 15, del Testo Unico.

Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all’albo e sul sito internet dell’USR. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’articolo 400 comma 02 del Testo Unico, in ragione dell’esiguo numero di posti disponibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per
ciascuna regione.

Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionale si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 4 comma 1- quater lettera c) del Decreto Legge, ai fini dell’immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3-bis del Testo Unico.