Compenso docenti vicari: i giudici del lavoro accolgono tesi dell’Anp

L’Anp si è già occupata in passato della questione della remunerazione dei docenti incaricati della sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti, nonché di quella dei docenti vicari delle istituzioni scolastiche date in reggenza.

Come è noto, i docenti incaricati di quelle funzioni hanno titolo alla remunerazione aggiuntiva in base alle disposizioni contrattuali e all’art. 52 del d.lgs. 165/2001, ma il fondo d’istituto non può essere utilizzato per questo secondo quanto previsto dall’art. 146 del CCNL; e le scuole quasi sempre non dispongono di ulteriori fondi sufficienti a coprire quelle spese.

La questione si riflette anche sulle attività del dirigente e sui rapporti tra questi e il collaboratore vicario.

L’Anp ribadisce in un suo comunicato (www.anp.it) che:

1) ogni dirigente ha il preciso diritto-dovere di scegliere, ovviamente su base fiduciaria, il docente-collaboratore chiamato a sostituirlo in caso di sua assenza;

2) a causa della infelice previsione contrattuale contenuta nell’art. 146, il pagamento delle somme dovute al docente collaboratore ricade inevitabilmente sulla fiscalità generale e ad esso deve provvedere la competente Ragioneria Territoriale dello Stato, cui va inviato l’atto di nomina del docente sostituto con contestuale richiesta di pagamento.

Di fronte all’incapacità del MIUR di individuare soluzioni adeguate ad una questione così importante e delicata, abbiamo da tempo intrapreso la strada del ricorso al Giudice del lavoro.

Secondo la strategia processuale da noi adottata, è stata evitata una illogica e velenosa contrapposizione tra docenti e dirigenti e si è invece scelto di citare in giudizio lo stesso Ministero, unico responsabile della insoddisfacente situazione.

Come facilmente prevedibile, i primi risultati di questa iniziativa sono del tutto favorevoli: in data 17 aprile 2012 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro ha accolto, sin dalla prima udienza, la richiesta del docente assistito dallo studio legale di nostra fiducia ed ha emesso la pronuncia ad esso favorevole, costituente titolo immediatamente esecutivo nei confronti dell’amministrazione.

Sulla vicenda la Uil scuola ha pubblicato una Nota esplicativa che spiega bene i termini del problema e che riportiamo qui di seguito 

Sulla retribuzione del docente incaricato di sostituire il dirigente scolastico regna una certa confusione; vediamo di fare chiarezza con il contratto alla mano.

Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni continuativi è sancito nel contratto dal combinato disposto dell’art 146 del CCNL 2007 che richiama l’art 69 del CCNL 94 -97 ”ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza“. Entrambi i contratti sono stati certificati dalla Corte dei conti ed approvati dal Consiglio dei Ministri, pertanto la copertura finanziaria è presente sul bilancio dell’amministrazione, sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo.

La circolare sul programma annuale delle scuole per l’anno 2012 ricorda, correttamente, che “per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di  una  risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.” .

L’incarico, di natura discrezionale, viene emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità (non c’e nessun automatismo). Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla DPT, a firma del Dirigente Scolastico. al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.