Commissioni maturità 2019: anche i dirigenti scolastici del primo ciclo possono fare i presidenti

Nella nota prot. n. 5222 del 26.3.2019 il Miur ha fornito le indicazioni per la formazione delle commissioni della maturità 2019: presidenti e commissari esterni non possono essere nominati nella scuola di servizio, nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole in cui abbiano già espletato l’incarico per due volte consecutive, nei due anni precedenti. Le domande dovranno  essere prodotte dagli interessati entro il prossimo 12 aprile.

Qui è disponibile il testo della nota.

Commissioni maturità 2019: i dirigenti scolastici del primo ciclo possono diventare presidenti

Segnaliamo inoltre una novità: la nota introduce infatti la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti statali del primo ciclo di istruzione di presentare domanda come presidente commissione maturità 2019. Se nominati, questi dirigenti potranno essere sostituiti nella propria scuola (per gli esami conclusivi del primo ciclo) da un docente collaboratore individuato ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Commissioni maturità 2019: chi può fare domanda per fare il presidente

I criteri di nomina dei presidenti di commissione sono definiti nel decreto Miur 183 del 5 marzo 2019. Nello specifico possono fare domanda:

– i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
–  dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
i docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.