Comitato di valutazione: rispetto della legge e autonomia decisionale

In merito alla costituzione del nuovo Comitato di valutazione dei docenti giungono dal territorio notizie discordanti, che, tuttavia, fanno emergere un complessivo quadro di attesa.

Sono pochi, a quanto sembra, i dirigenti scolastici che hanno avviato la macchina in ossequio alla precisa indicazione della legge che, in proposito, al comma 129 prevede: “Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente…”

Si parla, come si vede, di “Dall’inizio dell’anno scolastico”, anziché “per l’anno scolastico” oppure “dall’anno scolastico”.

Questa pausa-rinvio complessiva, suggerita soprattutto dal sindacato, sembra essere motivata anche dalla necessità di capire in che direzione muoversi.

Non sarà certamente il Miur a definire modi, criteri e contenuti della delicata materia, anche se è auspicabile che aiuti i docenti a capire, approfondire e orientarsi.

Infatti, coerentemente con le finalità della Buona Scuola che intende dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in materia di valutazione dei docenti dovrà essere assicurata piena autonomia alle scuole relativamente alle modalità e ai criteri per la costituzione e il funzionamento del comitato di valutazione.

I soli vincoli a cui le istituzioni scolastiche devono sottostare sono quelli previsti dalla legge: composizione del Comitato, risorse disponibili, aree di valutazione.

E anche tempi della sua costituzione (dall’inizio dell’anno scolastico), senza considerare che la tempestività dei criteri valutativi, autonomamente definiti, può aiutare gli stessi insegnanti a orientarsi e impegnarsi per tempo nelle attività oggetto di premialità.