Blocco dei libri di testo, un secondo editore ci scrive

Sullo spinoso e attuale tema dei libri di testo, partito dai nostri due articoli Libri di testo. La legge blocca le adozioni ma non il prezzo e Libri di testo. Il quasi flop dell’obiettivo “blocco delle adozioni”, pubblicati nei giorni scorsi da Tuttoscuola e variamente ripresi da agenzie di stampa e quotidiani, ci ha scritto un secondo rappresentante dell’editoria scolastica, Gianni Cicognani della casa editrice Giuseppe Principato.

Ne pubblichiamo volentieri l’intervento, invitando gli altri lettori a inviarci le loro opinioni sul tema (o su altri temi nuovi da proporre), scrivendoci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.

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In merito al “botta e risposta” sui libri di testo, ed in particolare a proposito della risposta data dalla vostra redazione ad Anna, vorrei segnalarvi che, mentre non sono così sicuro che sia corretto affermare che l’adozione alternativa non sia possibile nel periodo di blocco delle adozioni già effettuate, sono certo che è sbagliata l’ultima parte della vostra risposta.

Infatti:

– non è necessaria alcuna conferma di interpretazione da parte del MIUR, in quanto l’articolo 5 del dl 137/2008 come modificato dall’articolo 1 della legge 167/2009 è sufficientemente chiaro: “… Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da Internet, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, …”;

– l’articolo 15 del dl 112/2008 sollecita l’adozione di testi in versione mista o scaricabili da internet già dall’anno scolastico 2008-2009 (comma 1), rendendola obbligatoria a partire dall’anno scolastico 2011-2012 (comma 2). Non è quindi vero che “tale facoltà è prevista per le adozioni che si effettueranno nel 2011-12”. Non è una “facoltà”; non occorre attendere obbligatoriamente il 2011-2012. (“Costo dei libri scolastici 1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.”);

– la CM 23 del 4/3/2010 non interpreta tali norme, ma semplicemente le riprende. Non vedo, quindi, che cosa il MIUR debba confermare.

Ringraziando per l’attenzione, invio i migliori saluti

Gianni Cicognani

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