Astensione facoltativa, 1° mese al 100% solo entro il 3° anno

Congedi parentali, la retribuzione intera spetta solo se il 1° mese di astensione facoltativa viene fruito entro il 3° anno di età del bambino. Il compenso al 100% spetta in ogni caso, per il primo mese, se il periodo di assenza è volto all’assistenza di un bambino portatore di handicap grave.

Sono questi i chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dal Ministero della pubblica istruzione il 20 dicembre scorso.
La questione è stata posta all’attenzione dell’amministrazione centrale da una serie di rilievi che sono stai mossi alle istituzioni scolastica da alcune ragionerie provinciale.

E a dare man forte all’interpretazione restrittiva degli uffici periferici è intervenuto anche il Ministero dell’economia. Secondo il quale, il contratto di lavoro della scuola, pur avendo previsto una deroga migliorativa rispetto alle condizioni generali fissate nel Testo unico dei congedi parentali, ha vincolato la fruizione della retribuzione intera al fatto che il primo mese di assenza dal lavoro si verifichi entro il 3° anno di vita del bambino.

Il Ministero della pubblica istruzione, dunque, ha spiegato agli uffici scolastici che questa norma va applicata nel senso indicato dal Ministero dell’economia.
Ma in ogni caso il primo mese va pagato per intero ai genitori di bambini gravemente handicappati anche se l’astensione viene fruita oltre il termine dei 3 anni.