Altolà dei presidi al Miur: giù le mani dalla contrattazione!

La disputa sui tempi di applicazione delle norme Brunetta sulla contrattazione integrativa registrano un altro capitolo. Da mesi, come è noto, i sindacati della scuola lanciano diffide ai dirigenti scolastici che, in applicazione del decreto legislativo 150/2009 e del contratto nazionale della dirigenza scolastica, intendono avocare a sé l’organizzazione e la gestione del lavoro scolastico.

I sindacati, che ritengono per il momento non ancora applicabile la disposizione, hanno trovato un buon alleato nel ministero dell’istruzione che, proprio alcuni giorni fa, con la nota 1042 dell’8 febbraio ha confermato quanto aveva già comunicato con altra nota del 23 settembre circa la piena vigenza della norma del CCNL scuola che all’art. 6 prevede la contrattazione integrativa di istituto per l’organizzazione del lavoro nella scuola, contrariamente a quanto intendono fare, norme legislative alla mano, molti dirigenti scolastici.

L’Anp, Associazione nazionale Presidi, non ha gradito questa specie di invasione di campo dell’amministrazione nella contrattazione ed ha riportato un comunicato sul proprio sito (www.anp.it) in cui, tra l’altro, afferma:

  • che il responsabile delle relazioni sindacali a livello di istituto è il dirigente della singola scuola, come previsto dall’art. 25 del DLgs. 165/01;
  • che il suo mandato in questo ambito è definito per legge (in particolare, gli articoli 5 e 40 del DLgs. 165/01 e l’articolo 65 commi 1 e 2 del Dlgs. 150/09);
  • che le attribuzioni del dirigente possono essere “derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” (DLgs. 165/01 art. 4);
  • che non vi è, in questa materia, alcun sovraordinamento gerarchico fra i diversi uffici dell’Amministrazione, rispondendo ognuno di essi unicamente del proprio ambito di decisione;
  • che di conseguenza, di fronte alla legge e di fronte al giudice, ciascun dirigente risponde personalmente delle proprie valutazioni e non di quanto abbia eventualmente fatto in adesione ai pareri del dirigente di un altro ufficio, che non aveva competenza ad esprimerli.