Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

A chi spetta la formazione per le attività di sostegno?

 Ben pochi lo sanno, ma oggi hanno inizio a Patti (Messina) dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico unici in Italia, gestiti cioè da un ente privato: la Cooperativa Istituto Walden Arl, con sede a Belpasso (Catania).

Tali corsi sono stati regolarmente autorizzati da una Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, pur in presenza di una dichiarazione ufficiale del Ministero dell’Università, condivisa da quello della Pubblica Istruzione, secondo cui i titoli di specializzazione che verranno rilasciati non saranno validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per le supplenze e le immissioni in ruolo.

Tutto ciò senza tener conto che dal 2003 la normativa è cambiata e consente solo alle Università la gestione dei corsi di specializzazione per il sostegno. Quello che si verificherà ora sarà un inaudito contenzioso tra i possessori dei titoli rilasciati dall’ente privato – forti della sentenza, ma dichiarati “illegittimi” dal Ministero dell’Università e da quello della Pubblica Istruzione – e i possessori dei titoli rilasciati dalle Università, per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze e in quelle permanenti ai fini delle immissioni in ruolo.

La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e le associazioni ad essa aderenti invitano dunque quanti condividono il timore del caos che potrebbe verificarsi, e che investirà lo stesso ente privato organizzatore – il quale potrebbe essere oggetto di richieste massicce di risarcimento danni – ad inviare fax, e-mail e telegrammi ai due ministri interessati, Giuseppe Fioroni e Fabio Mussi, oltre che all’Assessorato alla Cultura della Regione Siciliana, affinché possano trovare una soluzione giuridico-politica che eviti tanto danno alle persone.

A questo punto una soluzione – oltre al fatto che la Regione Sicilia risarcisca i danni all’ente privato per non aver riconosciuto ad esso il diritto alla gestione dei corsi, nel 1995 – potrebbe essere quella di facilitare delle convenzioni tra le università siciliane e l’ente privato, secondo quanto espressamente previsto dalla Legge 104/92 (articolo 14, comma 4), in modo che l’ente stesso possa gestire, tramite l’Università, corsi in tal modo sicuramente legittimi e sottratti a contenziosi di ogni genere, nell’interesse di tutti.

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