Inclusione/1. Quando il diritto è ragionevole
La vicenda di Gianleo, lo studente di Bari che ha chiesto di poter fare l’esame di maturità assistito dalla docente di sostegno che ha avuto negli ultimi due anni (ma che avrebbe dovuto lasciarlo avendo vinto un concorso a cattedre), si è risolta positivamente grazie al ricorso a un principio giuridico di recente acquisizione nell’ordinamento italiano, quello del cosiddetto “accomodamento ragionevole”. Tale principio è richiamato nel D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha introdotto un nuovo articolo, il 5-bis, nella Legge 104/1992 in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006).
Tale principio rende finalmente meno formalistico e astratto il rispetto della “norma”, e non a caso si richiama a ordinamenti, come quelli anglosassoni, fondati sulla “common law”, che non è basata sul rispetto delle leggi codificate (il cui archetipo è il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano) ma su quello della giurisprudenza e delle sentenze dei giudici per casi analoghi.
In base a tale principio è legittimo adattare la normativa vigente se l’obiettivo è quello di garantire alle persone con disabilità la piena partecipazione e l’uguaglianza sostanziale nei diversi ambiti di vita, studio e lavoro, alla sola condizione che non intervengano oneri eccessivi per il soggetto chi li pone in essere, in questo caso l’Amministrazione scolastica.
Nel caso di Gianleo il Ministero dell’istruzione – per intervento diretto del ministro Valditara – ha ritenuto ragionevole “accomodare” la normativa vigente consentendo alla docente di accompagnare lo studente all’esame di maturità senza farle perdere il diritto a occupare la cattedra vinta (la prova slitterà di un anno), e ha inoltre applicato in senso estensivo (ha cioè in qualche modo “accomodato”) la norma della legge 29 luglio 2024, n. 106, il cui art. 8 consente la conferma del supplente di sostegno (precario) su richiesta della famiglia.
Al riguardo la legge stabilisce che i docenti precari di sostegno, su richiesta della famiglia e con il placet del dirigente scolastico, possono essere confermati con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnato nel precedente anno scolastico. Una norma a suo tempo fortemente contrastata dai sindacati perché lesiva del rigoroso rispetto della graduatoria, ma giustificata, appunto, dalla ragionevolezza di una misura che consente una maggiore continuità del sostegno, nell’interesse dell’alunno.
In questo caso la fantasia giuridica del legislatore e del MIM hanno trovato una soluzione, ma è chiaro che esiste un problema strutturale, che è quello dell’inevitabile mal funzionamento di un sistema nel quale oltre la metà degli insegnanti di sostegno (che sono ormai circa un quarto di tutti gli insegnanti in servizio) è costituito da precari, il cui tasso di mobilità da un anno all’altro tocca il 60%. È chiaro che serve un cambio di paradigma, come abbiamo scritto commentando la citata lettera di Gianleo. In che termini? Con quali tempi? Proviamo ad avanzare qualche proposta nella notizia successiva.
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