I permessi per motivi personali o familiari del personale della scuola: un istituto contrattuale problematico

L’art. 15, comma 2, del Ccnl 29.11.2007 – tuttora vigente – recita: “Il dipendente (docente o Ata a tempo indeterminato) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti (solo per il personale docente a tempo indeterminato) i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica (…), prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Per una corretta applicazione del testo pattizio e, quindi, per fugare interpretazioni non conformi alla lettera e allo spirito della norma pattizia, interviene l’ARAN con la nota nr. 2698 del 2 febbraio 2011, rimessa all’U.S.R. di Bari, per chiarire che:

  • Il primo periodo del comma riportato “… esplicita chiaramente il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (… a domanda…) del dipendente anche mediante autocertificazione”.
  • Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie)”.

L’Aran, con altra nota – n.17637 del 18.12.2014 – inviata all’U.S.R. della Calabria, torna a ribadire – per i docenti con contratto a tempo indeterminato – che i 6 giorni, successivi ai primi 3, ove richiesti per motivi personali o familiari non sono affatto subordinati:

  • alla condizione di poterli sostituire con il solo personale in servizio;
  • alla clausola di non determinare oneri aggiuntivi per le derivanti sostituzioni.

Una rivisitazione legislativa

Questa interpretazione regge per alcuni anni e, più specificamente sino all’entrata in vigore del Ccnl “Istruzione e Ricerca” firmato il 19.04.2018 che, con la “Dichiarazione congiunta n.1”, precisa: “Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art.1, commi 54, 55 e 56 della legge n.228/2012”.

I commi richiamati – ovvero due di essi per quanto qui rileva – prescrivono:

  • Il comma 54, impone che il personale docente della scuola possa fruire delle ferie esclusivamente nei giorni di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie, pasquali, estive);
  • Sempre il comma 54, consente di fruire dei 6 giorni di ferie durante le lezioni, ma solo ed esclusivamente alla condizione di “… sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
  • Il comma 56, infine, stabilisce che “… le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Ne deriva che, la trasformazione delle ferie in permessi personali – così come prevista dall’art.15, comma 2 del Ccnl 2007 e per i giorni dal 4° al 9°- subisce un cambiamento della propria natura giuridica a motivo del vincolo introdotto dalla L.n.228/2012.  

Il che concretamente significa:

  • I primi 3 giorni, sono un diritto soggettivo, vale a dire che l’istituzione scolastica e, per essa il dirigente scolastico, non può opporre, per la fruizione da parte del personale interessato, motivi di servizio o carenza di supplenti;
  • Dal 4° al 9° giorno, invece, la fruizione resta possibile a patto che la scuola di servizio abbia risorse interne a costo zero per coprire le classi.

Questa interpretazione non è il frutto, come dire, di un “giurista per caso”, bensì è quanto sostenuto dall’ARAN con la con la nota nr.2664 del 4 aprile 2019.

La risposta delle OO.SS.

La risposta delle OO.SS. della scuola non si fa attendere e, con nota del 19 aprile 2019, n.52, contestano quanto asserito dall’ ARAN.

In particolare, affermano che i 6 giorni in questione (quelli dal 4° al 9°giorno) non sono soggetti ai vincoli previsti per le ferie ordinarie dalla legge n.228/2012 (Legge di Stabilità 2013). La trasformazione della causale in “motivi personali o familiari” sottrae i giorni al regime delle ferie tout court e li assimila interamente alla disciplina dei permessi non negoziabili. Detto altrimenti, l’intervenuta mutazione giuridica – le ferie diventate a tutti gli effetti permessi – non possono subire i limiti della Legge di Stabilità. Essa, la norma finanziaria, colpisce le ferie monetizzabili e non i permessi a tutela dei bisogni personali. Chiedono, dunque, la rettifica o il ritiro della nota che, però, l’ARAN non ha mai realizzato.

Per contro, le OO.SS. proprie dei dirigenti scolastici, considerano l’art.1 (commi 54,55 e 56) della L. n.228/2012 una norma imperativa a tutela dell’interesse pubblico, che limita e subordina rigidamente la fruizione delle ferie come congedo durante l’anno scolastico. 

La riproposizione del dettato legislativo

 Ma non basta, anche il Ccnl successivo, quello attualmente vigente, rileva il medesimo riferimento legislativo. Ed è sempre l’ARAN che, con una ulteriore nota del 22.11.2024, inviata in risposta ad una istituzione scolastica, torna a precisare:

“… la dichiarazione congiunta n.2, inserita dopo l’art.38 del Ccnl “Istruzione e Ricerca” del 18.01.2024, sancisce che ‘resta fermo quanto previsto dall’art. 1. Commi 54, 55 e 56 della legge n.228/2012’. (…) La norma legislativa in parola, pertanto, ha superato la previsione contrattuale di cui all’art.15, comma 2, del Ccnl Scuola del 29.11.2007”.   

La situazione attuale

 I dirigenti scolastici, in molti casi, sono costretti a negare i permessi dal 4° al 9° giorno ove non sia possibile ricorrere alle sostituzioni con personale interno. Lo fanno per tutelarsi dal rischio del danno erariale attivabile dalla Corte dei Conti. In particolare, temono che i magistrati contabili, basandosi sul dato letterale della Legge di stabilità 2013 (L.228/2012) – ovvero che la fruizione delle ferie durante lo svolgimento delle lezioni non deve comportare la nomina di supplenti – contesti loro la indebita erogazione di spesa pubblica. Di più, trattandosi di un divieto normativo esplicito, la sua disapplicazione non può essere imputata a semplice errore scusabile o a “lieve” negligenza, bensì a una macroscopica imperizia o intenzionale inosservanza dei vincoli di finanza pubblica (elementi tipici della “colpa grave”, così come da ultimo definita nell’innovato art. 1, co.1, della L.20/1994).    

Una soluzione auspicabile ma complicata

La soluzione ideale per risolvere la questione sarebbe cancellare “la conversione dei giorni di ferie in permessi” e superare così le interpretazioni divergenti tra ARAN e OO.SS.. Non solo, la qualificazione di tutti i 9 giorni come diritto soggettivo, impedirebbe alla Corte dei Conti di contestare il danno erariale ai dirigenti scolastici per il costo dei supplenti. Si tratterebbe, in tal caso, di spese obbligatorie per legge e per contratto.  

Tuttavia questa proposta, caldeggiata dalle OO.SS., rileva un duplice ostacolo.

  • Il primo, ha natura normativa: la legge n.228/2012, che impone l’obbligo di sostituire i docenti in ferie durante le attività didattiche a costo zero, può essere superata con una specifica ed imprescindibile abrogazione parziale.
  • Il secondo ostacolo, ha carattere finanziario: il MEF, per consentire la trasformazione strutturale dei 6 giorni di ferie in permessi, deve autorizzare una spesa per migliaia di supplenze brevi in più per ogni anno. Dunque, senza uno stanziamento specifico nella legge di Bilancio, la norma contrattuale non avrebbe alcun seguito.

La strada da percorrere, per quanto evidenziato, non è certo agevole per la soluzione del caso.

Vedremo, comunque, quale esito avrà il confronto tra ARAN e OO.SS. da attivarsi a breve e che, interessando proprio la parte normativa del Ccnl 2025/2027, dovrà occuparsi, necessariamente, anche dell’istituto in parola.

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