Per l’attuazione delle riforme sono necessari gli organici di istituto/2. Come una volta
Già perché cos’è l’organico dell’autonomia: esiste ancora? E’ quello che l’ultima legge di bilancio ha imposto di usare per la copertura delle supplenze fino a dieci giorni? O è quello che veniva assegnato alle scuole secondo la presenza di docenti soprannumerari e non in base alle richieste delle scuole stesse? Avrebbe dovuto essere un organico costruito sui piani triennali dell’offerta formativa, anche in via straordinaria, per l’organizzazione di attività curricolari ed extracurricolari, ed aveva una durata triennale. Ai posti comuni, di sostegno si affiancano quelli di potenziamento; tali posti venivano coperti con docenti iscritti in appositi albi territoriali ai quali i dirigenti scolastici facevano riferimento per proporre l’incarico.
L’organico dell’autonomia langue e si sta esaurendo e per la nuova istruzione tecnica e professionale sembra non vi siano assunzioni straordinarie e allora è un po’ sempre la solita storia: con una mano si dà, nuove indicazioni e trasformazioni, e con l’altra si toglie, come fa il ministero dell’economia di fronte al decremento demografico.
Forse è giunto il momento di accompagnare le innovazioni con modelli gestionali di organici funzionali di istituto. Si potrebbe ricordare un decreto del 1999 (n. 71), che parlava di sperimentazione dell’autonomia scolastica-organico funzionale, che prevedeva che le scuole che sperimentavano l’autonomia potevano beneficiare di un nuovo modello di organico funzionale di istituto. Tale organico veniva determinato sulla base di dati su alunni e classi, nonché i carichi orario afferenti a tutti i corsi, in un insieme di risorse assegnate all’istituto; il dirigente scolastico indicava le classi di concorso da assegnare. Una volta coperti gli insegnamenti previsti dai quadri orari le ulteriori risorse venivano assegnate per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, attività didattiche in copresenza, o che prevedono l’articolazione del gruppo classe, ovvero per la programmazione e organizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche, esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che l’istituzione scolastica ha previsto nel piano dell’offerta formativa.
L’attribuzione alle classi di concorso delle risorse è effettuata con riferimento alle specifiche competenze richieste dagli insegnamenti integrativi e dalle attività previste, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di deliberazione del piano dell’offerta formativa. Negli istituti comprensivi potranno essere sperimentate iniziative che prevedono l’impiego dei docenti nel grado diverso della scuola di appartenenza.
La singola istituzione nell’ambito della sperimentazione dell’autonomia può organizzare la propria attività secondo un’articolazione flessibile del gruppo-classe, dell’orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell’insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.
Come si può notare risulta ormai indispensabile abbinare una riforma ordinamentale con un’altrettanta revisione organizzativa e di gestione del personale: questo potrebbe essere il momento buono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via