
Dopo la formazione il concorso. Il decreto sullart. 5 evita leccesso di delega?
Insieme al decreto legislativo sul secondo ciclo di istruzione è stato anche approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre un altro decreto, l’ultimo mancante per completare il quadro della riforma, relativo alla formazione degli insegnanti e al loro reclutamento.
In attesa di conoscere anche di questo decreto il testo ufficiale, è possibile sapere, dal comunicato stampa del Miur (www.istruzione.it) che il provvedimento non prevedrà il reclutamento degli insegnanti attraverso la sola formazione universitaria, ma non contemplerà nemmeno la possibilità di svolgere concorsi per la diretta assunzione da parte delle istituzioni scolastiche.
Il testo iniziale dello schema di decreto prevede(va) che vi fosse un’iniziale selezione dei docenti da parte delle università con ammissione ai corsi a numero chiuso, l’esame abilitante finale e l’assegnazione alle scuole secondo la scelta dei docenti tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
In Parlamento era stata proposta una radicale modifica che prevedeva, dopo la formazione universitaria, l’iscrizione ad albi regionali dei docenti con chiamata da parte delle scuole e concorso condotto da queste ultime per accertare preparazione e competenza.
Entrambe le ipotesi sono alternative all’attuale sistema; quella del testo ministeriale è sembrata un eccesso di delega perché la legge 53/2003 non prevede che il decreto legislativo fissi anche le norme per reclutare il personale docente.
La seconda ipotesi, caldeggiata da una minoranza sindacale, è parsa prematura rispetto ai poteri reali dell’autonomia scolastica.
La soluzione che sembra sia stata adottata nel testo definitivo è quella di prevedere, dopo la formazione e il tirocinio nelle scuole il normale concorso per l’assunzione: eccesso di delega evitato?
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